LEGGE 24 dicembre 1976, n. 900 - Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato

Coming into Force12 Gennaio 1977
End of Effective Date30 Giugno 2002
Enactment Date24 Dicembre 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/01/11/076U0900/CONSOLIDATED/20020615
Published date11 Gennaio 1977
Official Gazette PublicationGU n.8 del 11-01-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'intitolazione della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni, e' cosi' modificata: "Tabella dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115

Art 2.

L'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, e' sostituito dal seguente:

"All'onere annuo occorrente per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 7.400 milioni, si provvedera' con il maggior gettito dei diritti di cancelleria e segreteria giudiziarie derivanti dalla tabella che modifica i diritti di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115

Art 3.

Le tariffe di cui all'allegata tabella entreranno in vigore dal 10 luglio 1977.

Fino a tale data l'aumento di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, si applica su ciascuna delle 14 voci della tabella allegata alla legge 17 gennaio 1958, n. 59, e successive modificazioni, considerando la voce n. 13 come un unico diritto, indipendentemente dalle singole sottovoci; il diritto di urgenza di cui alla voce n. 14 e' costituito da un importo pari a quello che sarebbe dovuto per la richiesta non urgente.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115

Art 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 1976 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115

Tabella

TABELLA DEI DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE

E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER CONTO DELLO STATO

Diritto Diritto

TABELLA

((DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER CONTO DELLO STATO

Parte di provvedimento in formato grafico))

1

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 aprile 1984, n.57 ha disposto (con l'art.1) che la modifica di cui sopra decorre dal 1 gennaio 1984.

Tabella

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115

Natura degli atti fisso graduale

1) Diritto per la prima iscrizione nei registri

e ruoli previsti da codici e leggi speciali:

per gli uffici di conciliazione . . . L. 100 - per gli altri uffici giudiziari . . . L. 500 -

2) Diritto per ogni fascicolo da formare ai

termini di legge, compresi i fascicoli rela-

tivi agli articoli di credito iscritti nei cam-

pioni:

per gli uffici di...

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