LEGGE 17 gennaio 2000, n. 7 - Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998

Coming into Force05 Febbraio 2000
Published date21 Gennaio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/01/21/000G0033/CONSOLIDATED/20081213
Enactment Date17 Gennaio 2000
Official Gazette PublicationGU n.16 del 21-01-2000
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Commercio dell'oro) 1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende: a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita' di trasmissione alla Commissione delle Comunita' europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri; b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. 2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia. 3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, puo' essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di societa' per azioni, o di societa' in accomandita per azioni, o di societa' a responsabilita' limitata, o di societa' cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le societa' per azioni; b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro; c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilita' previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. 4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. 5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformita' alle leggi vigenti e con modalita' concordate con dette amministrazioni. 6. I contenuti e le modalita' di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalita' di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa. 7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 e' demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi. 8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale. 9. L'Ufficio italiano dei cambi: a) sulla base di tariffe e modalita' predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneita' alla "buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacita' tecnica, dell'affidabilita' e dell'onorabilita', di rispettare gli standard di cui al comma 8; b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento; c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione. 10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi. 11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

Art 2.

(Operazioni finanziarie in oro) 1. L'esercizio in via professionale di attivita' aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, e' riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento. 2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art 3.

(Disposizioni fiscali)

  1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".

  2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

  3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto";

    2. il numero 11) e' sostituito dal seguente: "11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

    3. l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

    4. le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta...

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