LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38 - Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

Coming into Force23 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/08/001G0093/CONSOLIDATED/20081231
Published date08 Marzo 2001
Enactment Date23 Febbraio 2001
Official Gazette PublicationGU n.56 del 08-03-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Riconoscimento della minoranza slovena) 1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano. 2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art 2.

(Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie) 1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

  1. il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;

  2. il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;

  3. la necessita' di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

  4. la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

Art 3.

(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato "Comitato", composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena. 2. Fanno parte del Comitato:

  1. quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;

  2. sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni piu' rappresentative della minoranza;

  3. tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

  4. sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato. 3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste. 4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato e' riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art 4.

(Ambito territoriale di applicazione della legge) 1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalita' indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza e' tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica. 2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa e' predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

Art 5.

(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale) 1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei principi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art 6.

(Testo unico) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.

Art 7.

(Nomi, cognomi, denominazioni slovene) 1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici. 2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonche' ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni. 3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali. 4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, puo' ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 5. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, e' abrogato. 6. I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto di cui al comma 2 non comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.

Art 8.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione) 1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 e' riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorita' amministrative e giudiziarie locali, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalita' previste dal comma 4 del presente articolo. E' riconosciuto altresi' il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

  1. nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

  2. nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana. 2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza. 3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identita' e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena e' previsto anche con riferimento...

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