LEGGE 28 agosto 1997, n. 302 - Ratifica ed esecuzione della convenzionequadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995

Coming into Force16 Settembre 1997
Published date15 Settembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/09/15/097G0332/ORIGINAL
Enactment Date28 Agosto 1997
Official Gazette PublicationGU n.215 del 15-09-1997 - Suppl. Ordinario n. 184
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 agosto 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

DINI, Ministri degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convention

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE

DELLE MINORANZE NAZIONALI

Strasburgo, 1 novembre 1995

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione quadro,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare una maggiore unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di conseguire gli ideali ed i principi che rappresentano il loro patrimonio comune;

Considerando che uno dei mezzi per raggiungere questo fine e' la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;

Desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri del Consiglio d'Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993;

Determinati a proteggere l'esistenza delle minoranze nazionali sui loro rispettivi territori;

Considerando che le vicissitudini della storia europea hanno dimostrato che la protezione delle minoranze nazionali e' essenziale per la stabilita', la sicurezza democratica e la pace del continente;

Considerando che una societa' che si vuole pluralista e genuinamente democratica deve non solo rispettare l'identita' etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ma anche creare condizioni appropriate che le consentano di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identita';

Considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo e' necessaria per consentire alla diversita' culturale di essere fonte e fattore non di divisione, bensi' di arricchimento per ciascuna societa';

Considerando che la realizzazione di una Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si basa su una cooperazione transfrontaliera tra collettivita' locali e regionali che non pregiudichi la costituzione e l'integrita' territoriale di ciascun Stato;

In considerazione della Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali e relativi Protocolli;

In considerazione degli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite nonche' nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare quello di Copenhagen del 29 giugno 1990;

Determinati a definire i principi da rispettare e gli obblighi che ne derivano per assicurare, in seno agli Stati membri ed agli altri Stati che divengano Parti del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e liberta' delle persone appartenenti a tali minoranze secondo il disposto di legge e nel rispetto dell'integrita' territoriale e della sovranita' nazionale degli Stati;

Determinati ad attuare i principi enunciati nella presente Convenzione quadro per mezzo di legislazioni nazionali e di politiche governative appropriate,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle liberta' delle persone appartenenti a queste minoranze e' parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e in quanto tale rientra nella portata della cooperazione internazionale.

Articolo 2

Le norme della presente Convenzione quadro saranno applicate in buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza nonche' nel rispetto dei principi di buon vicinato, di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati.

Articolo 3

1 Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovra' risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi.

2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare individualmente ed in comunita' con altre persone, i diritti e...

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