LEGGE 28 marzo 1991, n. 114 - Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778

Coming into Force23 Aprile 1991
Enactment Date28 Marzo 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/04/08/091G0149/ORIGINAL
Published date08 Aprile 1991
Official Gazette PublicationGU n.82 del 08-04-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese dal regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, ai territori gia' annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

  2. Titolari del diritto al ripristino sono le persone gia' destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome e' stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo cognome e' stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. La domanda di ripristino e' presentata alla prefettura che aveva decretato, in forza della normativa di cui all'articolo 1, l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome.

  2. Essa va corredata da un estratto per riassunto dell'atto di nascita con tutte le annotazioni e rettificazioni e da uno stato di famiglia.

  3. Il prefetto, accertata l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome in forza della normativa di cui all'articolo 1, ripristina il cognome nella forma originaria, previa revoca del precedente decreto.

  4. Se la provincia, corrispondente alla suddetta prefettura, non fa piu' parte del territorio della Repubblica, la domanda di ripristino e' presentata alla prefettura di Trieste, corredata, oltreche' dell'estratto di cui al comma 2, da un atto di notorieta' che attesti l'assunzione o attribuzione del nuovo cognome.

Art 3.
  1. Il decreto prefettizio e' notificato al richiedente. Per i membri della stessa famiglia, purche' consenzienti se maggiorenni, si puo' provvedere con unico decreto.

  2. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento...

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