E' abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
LEGGE 31 ottobre 1966, n. 935 - Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile
Coming into Force | 29 Novembre 1966 |
End of Effective Date | 15 Dicembre 2010 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1966/11/14/066U0935/CONSOLIDATED/20101215 |
Enactment Date | 31 Ottobre 1966 |
Published date | 14 Novembre 1966 |
Official Gazette Publication | GU n.285 del 14-11-1966 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' inserito il seguente comma:
"I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
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