LEGGE 31 ottobre 1966, n. 935 - Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile

Coming into Force29 Novembre 1966
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/11/14/066U0935/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date31 Ottobre 1966
Published date14 Novembre 1966
Official Gazette PublicationGU n.285 del 14-11-1966
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' inserito il seguente comma:

"I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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