Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Vista la legge 24 maggio 1951, n. 392;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.
Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'art. 16-ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, lo stipendio annuo onnicomprensivo spettante, in misura definitiva, ai funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale o equiparata e' fissato, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro, nonche' delle responsabilita' inerenti alla funzione esercitata, in lire 10.200.000.
Art
2.
E' fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, anche se fuori ruolo, indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato ovvero dipendano da effettive prestazioni di lavoro, consentite dalle norme vigenti, le quali non costituiscano esplicazione delle funzioni proprie dell'ordine o istituto di appartenenza.
L'importo delle indennita', dei proventi o dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, societa', aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate al Tesoro.
Art
3.
La tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756, e' sostituita, con effetto dal 1 luglio 1970, da quella allegata al presente decreto.
Gli aumenti periodici, gia' maturati nella funzione o qualifica di appartenenza, sono computati sulla base del nuovo stipendio.
Entro i limiti dei miglioramenti economici acquisiti in attuazione del primo comma, il personale predetto dovra' rimborsare ratealmente alle amministrazioni, enti, aziende e societa' interessati l'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi non piu' dovuti in base al disposto dell'art. 2, eventualmente gia' riscossi per prestazioni...