IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per la professionalita' medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6, raggiunta in data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 6 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e le organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, CONFILL-SANITA', CONFAIL-FAILEL, CONSAL-SNAO, CASIL/SANITA' nonche' le organizzazioni sindacali CUMI/ANFUP, ANAAO/SIMP, ANPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO, AIPAC, SUMI, SNVDEL, SNAMI, SNR; accordo cui ha aderito, in data 14 aprile 1987, la organizzazione sindacale CILDI (Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti) non partecipante alle trattative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 5 maggio 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensivo dell'accordo relativo all'area negoziale per la professionalita' medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanita', del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale: EMANA il seguente decreto: Art. 1. Campo di applicazione e durata
Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.