DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 399 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola

Coming into Force25 Settembre 1988
Enactment Date23 Agosto 1988
Published date10 Settembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/09/10/088G0460/CONSOLIDATED/20010509
Official Gazette PublicationGU n.213 del 10-09-1988 - Suppl. Ordinario n. 85
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n. 78, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto scuola di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 giugno 1988 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 8 e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti (CISL - Scuola, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CONFEDIR-LANDS e CONFEDIR-ANP, CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola) e le organizzazioni sindacali SNIA ed UNAMS; accordo sottoscritto, successivamente, in data 15 giugno 1988 dalla FIS, in data 8 luglio 1988 dalla GILDA, in data 27 luglio 1988 dalla CGIL e CGIL-Scuola, in data 3 agosto 1988 dalla CISNAL e CISNAL-Scuola, partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: CILDI in data 16 giugno 1988, CONF.A.I.L. in data 30 giugno 1988, CONFILL.FILS in data 7 luglio 1988, SEIOS in data 8 luglio 1988, CONFSAL in data 27 luglio 1988 e la C.I.D.I.L. in data 9 agosto 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988 ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-90;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Campo di applicazione e durata

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

  2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988 e quelli economici dal 1° luglio 1988.

Art 2.

Classificazione del personale 1. Il personale di cui all'art. 1 e' individuato, ai fini del presente decreto, sulla base dell'appartenenza alle seguenti aree funzionali: a) area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi; b) area della funzione docente; c) area della funzione direttiva ed ispettiva.

Art 3.

Trattamento economico Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sottoindicati: Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi: a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi: dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000 dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000 dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000 a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio: dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000 dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000 dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000 b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi: dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000 dal 1° gennaio 1989: l. 7.962.000 dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000 b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio: dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000 dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000 dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000 c) coordinatori amministrativi: dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000 dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000 dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000 Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto. Area della funzione docente: a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali: dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000 dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000 dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000 b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000 dal 1° gennaio 1989: l. 11.984.000 dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000 c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza: dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000 dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000 dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000 d) docenti confermati dai conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza: dal 1° luglio 1988: L. 14.163.00 dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000 dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000 Area della funzione direttiva ed ispettiva: a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori delle scuole speciali dello Stato; dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000 dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000 dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000 b) ispettori tecnici periferici: dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000 dal 1° gennaio 1989: L.18.933.000 dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000. 2. Al personale supplente competono, oltre all'indennita' integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel comma 1. 3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nella tabella A allegata al presente decreto. 4. Nel periodo di permanenza, in ciascuna posizione stipendiale sono altresi' attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L'anzianita', riconosciuta ai soli fini economici, e' considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale del primo inquadramento ed in quelle successive. 5. Al personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di appartenenza. 6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle...

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