DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 395 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90

Coming into Force10 Settembre 1988
Published date09 Settembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/09/09/088G0459/CONSOLIDATED/20010509
Enactment Date23 Agosto 1988
Official Gazette PublicationGU n.212 del 09-09-1988 - Suppl. Ordinario n. 84
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n. 73, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico della funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dagli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed individuano, con alcune eccezioni per particolari categorie del personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui si applica la legge medesima; Visto l'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che siano disciplinate mediante accordo unico, valido per tutti i comparti di contrattazione collettiva, specifiche materie concordate tra le parti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 con la quale respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo intercompartimentale raggiunta in data 29 luglio 1988 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dallo stesso art. 12, e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFSAL e CILDI: accordo sottoscritto successivamente in data 3 agosto 1988 da CISNAL, CISAL, CONFEDIR, CISAS ed USPPI partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito successivamente le seguenti confederazioni sindacali non partecipanti alle trattive: CONFAIL e CONFILL in data 4 agosto 1988; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990, di cui al citato art. 12; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA

il seguente decreto: Art. 1.

Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 2. Le disposizioni del presente decreto si riferiscono al periodo 1o gennaio 1988-31 dicembre 1990.

Art 2.

Formazione del personale 1. Per il migliore assolvimento delle finalita' istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto le amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunita'. 2. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive sulla base delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le universita', con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attivita' dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, il programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalita' emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza. 3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. 4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di piu' amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle relative spese in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso, con le modalita' che seguono: a) la partecipazione a ciascun corso e' comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione; b) a parita' di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia. 5. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, e' tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'amministrazione lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, riccorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. 6. Le attivita' di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 7. In sede di contrattazione di comparto o decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.

Art 3.

Diritto allo studio 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunita', le seguenti modalita': a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unita' in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore; b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare le attivita' didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso; c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 puo' essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attivita' formative programmate dall'amministrazione...

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