DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri

Coming into Force12 Luglio 1987
Enactment Date08 Maggio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/07/11/087U0266/CONSOLIDATED/20010509
Published date11 Luglio 1987
Official Gazette PublicationGU n.160 del 11-07-1987 - Suppl. Ordinario n. 64
Capo I DISPOSIZIONE GENERALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27), con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 7 gennaio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 2 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CISAS, USPPI, le Organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e l'Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 9 marzo 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;

Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Campo di applicazione e durata

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'ipotesi di accordo sottoscritta il 7 gennaio 1987 ed il successivo accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 a seguito dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1987, si applicano al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.

  2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

Capo II PIANO OCCUPAZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art 2.

Organici

1. Le amministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle consistenze organiche ed ai presenti con le piu' opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, sesso, eta' ed anzianita' di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantita' di ore straordinarie prestate nell'anno precedente.

2. Ove possibile, le amministrazioni forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi.

3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attivita' e degli organici.

4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna amministrazione, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale.

5. Al riguardo, le singole amministrazioni procedono, mediante apposita commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attivita' degli uffici compresi nel campione.

6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee.

(I commi 7 e 8 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei conti).

9. Tali proposte saranno valutate in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale e potranno costituire la base per proposte finalizzate a:

  1. modificare le piante organiche di ufficio. Tali modifiche saranno effettuate con provvedimento dell'amministrazione sentito il consiglio di amministrazione;

  2. modificare i contingenti dei profili insistenti sulla stessa qualifica funzionale, cui si provvedera', su proposta del Ministro competente al Dipartimento per la funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

  3. modificare i contingenti di profili insistenti su qualifiche funzionali differenti cui si provvedera', dopo aver attuato i processi di mobilita' previsti nell'art. 3, con iniziative dei Ministri competenti, utilizzando le procedure consentite dalla vigente normativa, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art 2.

Organici

  1. Le amministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle consistenze organiche ed ai presenti con le piu' opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, sesso, eta' ed anzianita' di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantita' di ore straordinarie prestate nell'anno precedente.

  2. Ove possibile, le amministrazioni forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi.

  3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attivita' e degli organici.

  4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna amministrazione, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale.

  5. Al riguardo, le singole amministrazioni procedono, mediante apposita commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attivita' degli uffici compresi nel campione.

  6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee.

    ((7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unita' organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.

  7. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terra' conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonche' delle diverse figure...

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