IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'universita', e in particolare
l'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere a), b) e
c); Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, di riforma degli ordinamenti universitari;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ed in particolare gli articoli 1 e 4;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, concernente regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto
Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c) e 2, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Con separato decreto emanato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, saranno dettate specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi del medesimo articolo 2 commi 1, lettera a) e 2, lettera a), della legge n. 1 del 2007.