DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n. 21 - Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1

Coming into Force22 Febbraio 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/02/07/008G0030/CONSOLIDATED/20130912
Published date07 Febbraio 2008
Enactment Date14 Gennaio 2008
Official Gazette PublicationGU n.32 del 07-02-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'universita', e in particolare

l'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere a), b) e

c); Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, di riforma degli ordinamenti universitari;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ed in particolare gli articoli 1 e 4;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, concernente regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c) e 2, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

  2. Con separato decreto emanato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, saranno dettate specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi del medesimo articolo 2 commi 1, lettera a) e 2, lettera a), della legge n. 1 del 2007.

Art 2.

Raccordi tra le istituzioni

  1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti dalle province, assicurano il raccordo con le universita', anche consorziate tra loro e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze. Tali percorsi, nonche' le connesse attivita' di formazione e di sviluppo sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attivita' di formazione in servizio.

  2. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto gia' realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di intervento.

  3. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, che intendano fornire il loro apporto, ai fini predetti, con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori.

  4. E' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Commissione nazionale, con rappresentanza paritetica del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' di una rappresentanza territoriale dei comuni, delle province e delle regioni nel rispetto del principio della pari opportunita' tra uomo e donna. La Commissione ha il compito di monitorare, in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le attivita' svolte in attuazione del presente decreto ed i risultati ottenuti. La Commissione presenta ogni anno al Ministro dell'universita' e della ricerca e al Ministro della pubblica istruzione una relazione sulla realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dal presente decreto, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, ne' rimborsi per le spese sostenute.

  5. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi della Commissione di cui al comma 4, tenuto conto della programmazione territoriale, formulano annualmente un piano nazionale per l'orientamento e la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici, con l'indicazione delle priorita', dei progetti e delle iniziative da realizzare e delle risorse a tal fine disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art 3.

Percorsi di orientamento

  1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente opportunita' di:

    1. conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;

    2. conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;

    3. conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei curricoli scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;

    4. disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;

    5. autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;

    6. partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;

    7. fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso universita' in Italia e in Europa.

  2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilita' didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

  3. Le istituzioni, scolastiche, le universita', le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante apposite convenzioni, collaborano, anche in forma consortile, per la realizzazione di attivita' intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

  4. I docenti della scuola secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove...

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