DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 970 - Norme in materia di scuole aventi particolari finalita'

Coming into Force01 Ottobre 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/04/21/075U0970/ORIGINAL
Published date21 Aprile 1976
Enactment Date31 Ottobre 1975
Official Gazette PublicationGU n.104 del 21-04-1976
Titolo I ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO O ISTITUTO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 19 maggio 1975, n. 167, concernente la proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla predetta legge 30 luglio 1973, n. 477;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Norma generale

Le norme concernenti l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano alle scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalita', con gli adattamenti indicati dai successivi articoli in relazione alle specifiche esigenze delle scuole e istituzioni medesime.

Art 2.

Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

Nei circoli didattici della scuola materna ed elementare, negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica presso cui funzionano sezioni o gruppi di sezioni speciali di scuola materna e classi o gruppi di classi speciali di scuola elementare, secondaria e artistica gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o nell'istituto partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe competenti per le sezioni o classi a cui e' diretta la loro attivita'.

Analogamente i predetti specialisti partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti nonche' presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di educazione e di rieducazione di minori in stato di difficolta'.

Art 3.

Collaboratori del direttore didattico o preside

Quando il circolo o istituto e' costituito esclusivamente di sezioni o di classi speciali, il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia non superiore a duecento.

Art 4.

Consiglio di circolo o di istituto

Ai consigli di circolo o di istituto partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore presso cui funzionano sezioni o classi speciali di scuola statale e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano le predette sezioni o classi di scuola statale.

Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico...

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