DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 416 - Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

Coming into Force12 Novembre 1974
Enactment Date31 Maggio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/09/13/074U0416/CONSOLIDATED/19820821
Published date13 Settembre 1974
Official Gazette PublicationGU n.239 del 13-09-1974 - Suppl. Ordinario
TITOLO I COMUNITA' SCOLASTICA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1. Organi collegiali

Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola, dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che interagisce con la piu' vasta comunita' sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

Capo I ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Art 2.

Circoli didattici e istituti scolastici

I circoli didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica statali hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati.

A livello di circolo e di istituto sono istituiti gli organi collegiali previsti dal presente capo.

Art 3.

Consiglio di interclasse e di classe

Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte, altresi', del consiglio di interclasse, o di classe:

  1. nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

  2. nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;

  3. nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonche' due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art 3.

Consiglio di interclasse e di classe

Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte, altresi', del consiglio di interclasse, o di classe:

  1. nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

  2. nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;

  3. nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonche' due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art 3.

Consiglio di interclasse e di classe

Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte, altresi', del consiglio di interclasse, o di classe:

  1. nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

  2. nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;

  3. nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonche' due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

  4. nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art 4.

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti e' composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e' presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun insegnante;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica;

d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

e) adotta o...

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