LEGGE 30 luglio 1973, n. 477 - Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

Coming into Force31 Agosto 1973
Published date16 Agosto 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/08/16/073U0477/CONSOLIDATED/19901017
Enactment Date30 Luglio 1973
Official Gazette PublicationGU n.211 del 16-08-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o piu' decreti con valore di legge ordinaria:

  1. per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalita', e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita'";

  2. per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonche' al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;

  3. per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonche' dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale;

  4. per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

Art 1.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o piu' decreti con valore di legge ordinaria:

  1. per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalita', e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita'";

  2. per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonche' al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;

  3. per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonche' dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale;

  4. per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica. 2

TITOLO I PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO E DOCENTE
Art 2.

LO stato giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovra' tenore conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in, una comunita' scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la societa', per il pieno sviluppo della personalita' dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio.

Esso inoltre dovra' ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilita' politiche, amministrative e didattiche proprie dei, vari organi ed istituti che provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi.

La revisione della posizione del predetto personale dovra' tenere conto dell'impegno richiesto e delle responsabilita' culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.

Art 3.

Sara' rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali gia' in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attivita' di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attivita' educativa della scuola con assistenza medico-socio-psicopedagogica, alla presenza nelle attivita' di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie.

A decorrere dal 1 gennaio 1976 si procedera' al riordinamento dei ruoli prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento e' richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegni nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio...

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