LEGGE 19 maggio 1975, n. 167 - Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

Coming into Force24 Giugno 1975
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/06/09/075U0167/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date19 Maggio 1975
Published date09 Giugno 1975
Official Gazette PublicationGU n.149 del 09-06-1975
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' prorogato al 31 ottobre 1975 il termine di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti norme per:

1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalita' di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della stessa legge n. 477. L'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali di cui al presente numero 1) saranno finalizzati all'esigenza di assicurare la piena partecipazione degli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento e, nel consiglio di circolo o istituto, del rappresentante legale dell'ente gestore. Per la rappresentanza dei genitori si dovra' tener conto della situazione degli alunni e della loro provenienza da diverse parti del territorio nazionale, consentendo anche la partecipazione del rappresentante legale degli istituti che ospitano gli alunni;

2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della stessa legge n. 477;

3) l'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 4 della stessa legge n. 477, che dovra' riguardare:

  1. l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee;

  2. la disciplina degli aspetti economici per la destinazione e la permanenza all'estero, nonche' per il rientro in territorio metropolitano del personale di cui alla precedente lettera a);

  3. l'istituzione dei ruoli con la determinazione delle relative dotazioni organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153. Le dotazioni organiche del predetto personale sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, e...

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