DECRETO LEGISLATIVO 20 aprile 1999, n. 161 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

Coming into Force25 Giugno 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/10/099G0241/ORIGINAL
Published date10 Giugno 1999
Enactment Date20 Aprile 1999
Official Gazette PublicationGU n.134 del 10-06-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 marzo 1998 e dell'8 febbraio 1999;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente:

"Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco.".

Art 2.
  1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 4. - 1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.

  2. I quattro magistrati, nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. Il consiglio provinciale provvede su conforme proposta dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici.

  3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unita' che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante la seguente dizione: ''Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano''.".

Art 3.
  1. Al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, le parole: "50 anni" sono sostituite dalle parole: "40 anni".

Art 4.
  1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e' sostituito dal seguente:

"Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su...

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