LEGGE 27 aprile 1982, n. 186 - Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Coming into Force14 Maggio 1982
Published date29 Aprile 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/04/29/082U0186/CONSOLIDATED/20191231
Enactment Date27 Aprile 1982
Official Gazette PublicationGU n.117 del 29-04-1982 - Suppl. Ordinario
TITOLO I ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I CONSIGLIO DI STATO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Composizione)

Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.

Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.

Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri.

Art 1.

(Composizione)

Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.

Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri.

Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.

Art 1.

(Composizione)

Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.

Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri; ....

Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.

Art 1.

(Composizione)

Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sette sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da tre presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.

Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri.

Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.

Art 2.

(Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali)

Il presidente del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza anche per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, nonche' l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.

I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano, all'inizio di ogni anno, il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.

Qualora manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive o giurisdizionali.

Art 3.

(Adunanza generale)

L'adunanza generale del Consiglio di Stato e' convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed e' composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.

Art 4.

(Segretario generale del Consiglio di Stato)

Il segretario generale del Consiglio di Stato assiste il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

L'incarico di segretario generale e' conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato sentito il consiglio di presidenza.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non e' rinnovabile.

In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale e' sostituito, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

Art 4.

(Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa).

((1. L'ufficio del segretariato generale e' composto dal segretario generale nonche', con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.

  1. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.

  2. L'incarico di segretario generale e' conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.

  3. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.

  4. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.

  5. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro...

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