DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. 426 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

Coming into Force23 Agosto 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/08/08/084U0426/CONSOLIDATED/20180301
Enactment Date06 Aprile 1984
Published date08 Agosto 1984
Official Gazette PublicationGU n.217 del 08-08-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Udito il parere del Consiglio di Stato del 31 gennaio 1973;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'art. 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento.

La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento.

Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al terzo comma del successivo art. 2, sono designati dal consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente designati. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali.

Il collegio giudicante e' composto del presidente e di due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera.

Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unita' nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Udito il parere del Consiglio di Stato del 31 gennaio 1973;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'art. 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento.

La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento.

Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al . . . successivo art. 2, sono designati dal consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali.

Il collegio giudicante e' composto del presidente e di due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera.

Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unita' nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Art 2.

La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano.

Ad essa sono assegnati sei magistrati, con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali tre appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

I magistrati della sezione autonoma sono per la meta' nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra meta' sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica. Essi debbono essere scelti tra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

  1. professori ordinari di materie giuridiche nelle universita' con almeno tre anni di insegnamento;

  2. magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati con almeno sette anni di anzianita' nella carriera;

  3. impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia e dei comuni della provincia di Bolzano con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

  4. professori associati di materie giuridiche nelle universita' con almeno dodici anni di insegnamento e professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo;

  5. avvocati iscritti nell'albo degli avvocati e che abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno sette anni; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

  6. laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature del Parlamento nazionale, eletti nella regione Trentino-Alto Adige, o del consiglio della medesima regione.

Art 2.

La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano.

Ad essa sono assegnati sei magistrati, con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali tre appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

I magistrati della sezione autonoma sono per la meta' nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra meta' sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica. Essi debbono essere scelti tra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

(( a) professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle universita';

  1. magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati;

  2. impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

  3. professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo)).

  4. avvocati iscritti nell'albo degli avvocati e che abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno sette anni; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

  5. laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature del Parlamento nazionale, eletti nella regione Trentino-Alto Adige, o del consiglio della medesima regione.

Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere nominati anche se in posizione di quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo art. 5...

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