CIRCOLARE 5 marzo 1999, n.26 - Indicazioni necessarie alla riattivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo

Alle imprese interessate Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura All'Unioncamere Alle unioni regionali delle camere di commercio Alle associazioni di categoria del commercio e del turismo L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalita' e i criteri di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10. L'art. 53 e l'art. 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 hanno esteso le agevolazioni alle imprese commerciali all'ingrosso, alle spese per l'acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica ed hanno elevato l'ammontare massimo di agevolazione concedibile nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia de minimis.

La presente circolare, con la quale vengono fornite le necessarie indicazioni per la riattivazione dell'intervento e definito il nuovo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici sostituisce la circolare n. 915190 del 19 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998 e la circolare integrativa n.

901294 del 28 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998, sul medesimo argomento.

Si ricorda che con decreto del 17 dicembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998 sono stati sospesi i termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici fiscali in questione a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 marzo 1999. Le richieste pertanto possono essere presentate a decorrere dal 1 aprile 1999; le richieste presentate prima di tale data saranno restituite alle imprese.

  1. Soggetti beneficiari.

    1.1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, quelle di vendita all'ingrosso, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le imprese turistiche.

    1. si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale. Esercita l'attivita' di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. In particolare esercita l'attivita' di commercio su aree pubbliche l'impresa, munita dell'autorizzazione prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, ovvero, dopo il 24 aprile 1999 di quella prevista dall'art. 28 del decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 114, che vende merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche; b) si intendono imprese commerciali di vendita all'ingrosso quelle che acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

      Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni le imprese industriali, quelle agricole e quelle artigiane, anche se vendono all'ingrosso i propri prodotti.

    2. si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui alla legge 25 agosto 1991, n.

      287; d) le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1983, n. 141) e dalle leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi.

      1.2. Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del l ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge n. 317/1991 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1998), di seguito indicati

      1. E' definita piccola e media l'impresa che

    3. ha meno di 95 dipendenti, e, b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ecu; c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997; B. Ove sia necessario distinguere, e' definita piccola l'impresa che

    4. ha meno di 20 dipendenti, e, b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ecu; c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

  2. Spese ammissibili.

    2.1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali, strettamente pertinenti all'attivita' esercitata nell'unita' locale cui sono destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attivita' non precedentemente specificate", di seguito elencati

    1. Gruppo XIX - Alberghi, ristoranti, bar e attivita' affini

      1. mobili e arredamento; b) biancheria; c) attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.); d) impianti generici (riscaldamento, condizionamento); e) impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili); f) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT