LEGGE 28 marzo 1991, n. 112 - Norme in materia di commercio su aree pubbliche

Coming into Force23 Aprile 1991
End of Effective Date23 Aprile 1999
Published date08 Aprile 1991
Enactment Date28 Marzo 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/04/08/091G0147/CONSOLIDATED/19980424
Official Gazette PublicationGU n.82 del 08-04-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Definizioni

  1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, scoperte o coperte.

  2. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto:

    1. su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

    2. su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o piu' giorni della settimana indicati dall'interessato;

    3. su qualsiasi area, purche' in forma itinerante.

  3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

    AVVERTENZA:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

    sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

    con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

    1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

    disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

    rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

  1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 e' subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

  2. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e' efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed e' rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilita' delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

  3. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e' efficace nell'ambito del territorio della regione ed e' rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonche' dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

  4. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e' efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed e' rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

  5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo e' rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a societa' di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

  6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa puo' essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attivita'.

  7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di piu' ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilita' delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art 2.

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

  1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 e' subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

  2. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e' efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed e' rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilita' delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

  3. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e' efficace nell'ambito del territorio della regione ed e' rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonche' dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

  4. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e' efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed e' rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

  5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo e' rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a societa' di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

  6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio.

7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono a cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilita' delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del piu' alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera.

Art 3.

Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

  1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche e' subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.

  2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme...

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