Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili; Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone; Visti gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, n. 400, recante ´Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di personeª; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante ´Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59ª; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.

177, recante ´Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasportiª; Ritenuta la necessita' di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza nel settore; Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni e province autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 - Rep. atti n.

1450; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

agosto 1998, n. 400

1. Il comma 6, dell'articolo 7, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, e' sostituito dal seguente

´6. L'area che interessa la stabilita' delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorita' che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio

  1. per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione; b) per quanto riguarda la materia nivologica

    1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse; 2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero 1), e' ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto; 3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, e' ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio; 4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e 3) e' subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalita' operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere; 5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia; 6) la responsabilita' del piano di gestione della sicurezza e' dell'esercente e del responsabile della gestione del piano; 7) la dichiarazione di immunita' dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, e' verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.ª.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 5 dicembre 2003

    Il Ministro: Lunardi

    Visto, il Guardasigilli Castelli Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 75

    Avvertenza

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT