DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2013 - Autorizzazione al Commissario delegato per l'emergenza ambientale conseguente al naufragio della nave Costa Concordia, ad adottare i provvedimenti necessari a consentirne il trasporto nel porto di Piombino e lo smantellamento. (13A02346)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione dell'8 marzo 2013 Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2012, con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio, e l'ordinanza n. 3998 in pari data, con cui sono state dettate disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della predetta nave;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, ed in particolare l'articolo 2 che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nella gestione di tale emergenza, ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 lo stato di emergenza, in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio;

Visto il Regolamento (Ce) n. 1013/2006, recante disciplina della spedizione transfrontaliera dei rifiuti, ed in particolare il 35° Considerando che esplicita la necessita' di garantire la gestione ecologicamente corretta della demolizione delle navi per proteggere la salute umana e l'ambiente e che da' atto che "una nave puo' diventare rifiuto ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Basilea ed essere al tempo stesso definita come nave in forza di altre norme internazionali";

Visto l'allegato III al citato Regolamento (CE) n. 1013/2006 ed in particolare la voce GC030 che classifica tra i rifiuti contenenti metalli le "navi ed altre strutture galleggianti destinate alle demolizioni adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi";

Considerato, pertanto, che la nave Concordia e' destinata alla demolizione (e come tale soddisfa la definizione di rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98/UE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006) e deve essere assoggettata al relativo regime giuridico di gestione, controllo e sanzionatorio;

Tenuto conto, altresi', che la nave e' posta sotto sequestro giudiziario in seguito...

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