N. 119 SENTENZA 7 - 10 maggio 2012

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dell'art.

3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 2, comma 1, lettera t), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), promosso dal Tribunale di Monza nel procedimento vertente tra F.R. e INPDAP, con ordinanza del 26 gennaio 2011, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di F.R. e dell'INPS, successore ex lege dell'INPDAP, nonche' gli atti di intervento di G.D.P. e della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO);

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini per F.R. e Dario Marinuzzi per l'INPS.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 26 gennaio 2011, il Tribunale di Monza, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dell'art.

3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 2, comma 1, lettera t), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

La normativa censurata ha disciplinato il trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti pubblici e privati nominati direttore generale di unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere, prevedendo che i contributi previdenziali e assistenziali - da versarsi da parte dall'amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni sono computati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, con conseguente aumento della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio dovuti in caso di collocamento a riposo del dipendente.

1.1. - Il rimettente riferisce che il giudizio principale e' stato introdotto dal ricorso proposto nei confronti dell'INPDAP da un lavoratore, gia' dipendente del servizio sanitario nazionale dal 1971, collocato in aspettativa nel 2004 per svolgere l'incarico di direttore generale dell'Azienda USL di Bologna. Tale situazione si e' protratta fino al 2008, data del pensionamento del ricorrente, il quale ha ricevuto l'indennita' premio di servizio, prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), non sulla base del trattamento economico percepito negli ultimi dodici mesi di lavoro, bensi' sulla cosiddetta retribuzione virtuale, cioe' sul trattamento in atto nel 2004, prima del collocamento in aspettativa concesso per l'espletamento dell'incarico di direttore generale.

Il ricorrente chiede dunque l'accertamento del diritto alla diversa liquidazione dell'indennita' premio di servizio e la condanna dell'INPDAP al pagamento della differenza.

Riferisce ancora il giudice a quo che l'INPDAP si e' costituto ed ha chiesto il rigetto del ricorso, proponendo eccezione di illegittimita' costituzionale della normativa in oggetto per contrasto con l'art. 3 Cost.

1.2. - Su queste premesse in fatto, il rimettente osserva come oggetto della controversia sia l'inclusione, nella base di calcolo dell'indennita' premio di fine servizio, della retribuzione percepita dal ricorrente mentre ricopriva l'incarico di direttore generale di USL.

E' richiamata la disciplina dell'indennita' premio di servizio, prevista negli artt. 4 e 11, quinto comma, della legge n. 152 del 1968, i quali prevedono, rispettivamente, che la misura dell'indennita' in questione e' 'pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate', e che 'la retribuzione contributiva e' costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilita' e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso'.

Secondo il giudice a quo, nel contesto in esame non sarebbe rilevante tanto 'la natura retributiva o meno dell'indennita' in questione [...] quanto il fatto che essa faccia parte integrante della 'retribuzione contributiva' sulla quale va effettuato il calcolo ai fini della determinazione della indennita' premio di fine servizio'.

Ancora a proposito della nozione di retribuzione annua contributiva, il rimettente evidenzia come - in base agli artt. 4 della legge n. 152 del 1968 e 30, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 aprile 1983, n. 131 - essa comprenda la somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attivita' lavorativa e, tra questi, l'indennita' per mansioni superiori, 'stante la sua fissita', predeterminazione e continuativita', in quanto collegata ad incarico che, ancorche' temporaneo, si protrae nel tempo e, peraltro, come nella fattispecie fino alla cessazione del servizio del dipendente interessato'.

Il giudice a quo sottolinea come il dibattito giurisprudenziale intorno alla nozione di 'stipendio annuo complessivo', rilevante in ambito contributivo, sia stato definito dalla sentenza n. 3673 del 1997 delle Sezioni unite della Corte di cassazione in senso restrittivo, analogamente a quanto avvenuto nella giurisprudenza amministrativa (sono richiamate le sentenze del Consiglio di Stato n.

1121 del 1998 e n. 121 del 1985). La giurisprudenza di legittimita' ha quindi costantemente escluso dalla base di computo del trattamento di fine servizio indennita' di varia natura, che pure costituivano parte fissa del trattamento retributivo (sono richiamate le sentenze n. 19377 del 2007, n. 19427 del 2006, n. 16634 del 2004, n. 15906 del 2004 e n. 9901 del 2003).

Peraltro, prosegue il rimettente, la Corte di cassazione si e' diversamente espressa proprio con riguardo alla disciplina oggetto dell'odierna questione (e' richiamata la sentenza n. 12325 del 2008), riconoscendo che la disposizione contenuta nell'art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502 del 1992, ha previsto che i contribuiti previdenziali ed assistenziali siano calcolati sul trattamento economico percepito per l'incarico di direttore generale di USL, cosi' modificando il precedente regime, contenuto nell'abrogato art.

3, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, che assumeva a base di calcolo lo stipendio del dipendente pubblico.

1.3. - Il giudice a quo da' atto che l'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 229 del 1999, modificativo della disciplina nel senso sopra indicato, e' gia' stato sottoposto a scrutinio di costituzionalita', in riferimento all'art. 76 Cost., e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 351 del 2010, ha dichiarato la relativa questione non fondata.

Residuerebbe tuttavia, secondo il rimettente, il dubbio di conformita' della normativa indicata all'art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza di una disciplina che, 'nell'ambito dei dipendenti pubblici non soggetti a t.f.r., introduce per una ristretta categoria di essi, vale a dire i dipendenti che hanno assunto temporaneamente l'incarico di direttori generali di USL con contratto di lavoro autonomo e, per questo, sono stati posti in aspettativa [...], un computo del trattamento previdenziale (nella specie l'indennita' premio di servizio di cui alla legge n. 152 del 1968) piu' vantaggioso nella base di calcolo (o retribuzione contributiva) rispetto a quello della generalita''.

La manifesta irragionevolezza segnerebbe anche la diversita' del trattamento di fine rapporto determinata all'interno della ristretta categoria dei dipendenti pubblici che abbiano rivestito l'incarico di direttore generale di USL: il computo dell'indennita' premio di servizio su una base di calcolo piu' cospicua avviene soltanto per coloro che contestualmente cessino dall'incarico dirigenziale e dal rapporto di pubblico impiego, non anche per coloro i quali riprendano servizio presso l'amministrazione di provenienza, una volta cessato l'incarico.

1.4. - Quanto alla prima disparita' di trattamento prospettata, il rimettente osserva come, per la generalita' dei dipendenti pubblici non soggetti a trattamento di fine rapporto, la retribuzione contributiva sia rigorosamente circoscritta agli emolumenti percepiti nell'ultimo anno di servizio, in stretta correlazione con l'inquadramento del dipendente, senza che abbiano alcun rilievo gli emolumenti correlati alle mansioni o agli incarichi di volta in volta assegnati, anche se svolti per un lungo periodo, 'con o senza aspettativa dal rapporto di pubblico impiego'.

L'unica eccezione sarebbe costituita proprio dalla categoria dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT