LEGGE 8 marzo 1968, n. 152 - Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

Coming into Force02 Aprile 1968
Published date18 Marzo 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/03/18/068U0152/CONSOLIDATED/19970723
Enactment Date08 Marzo 1968
Official Gazette PublicationGU n.73 del 18-03-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Iscrizione personale non di ruolo)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, e' estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purche' il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Art 2.

(Indennita' premio di servizio - Conseguimento del diritto)

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennita' premio di servizio:

  1. con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' previsto dal regolamento oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;

  2. con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:

    1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;

    2) per inabilita' fisica, incapacita', scarso rendimento;

    3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;

    4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;

    5) per altre cause purche' comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilita' a riassumere servizio;

    6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

  3. con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b);

  4. qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non e' richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'istituto di cui al primo comma del presente articolo.

    Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Art 2.

(Indennita' premio di servizio - Conseguimento del diritto)

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennita' premio di servizio:

  1. con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' previsto dal regolamento oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;

  2. con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:

    1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;

    2) per inabilita' fisica, incapacita', scarso rendimento;

    3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;

    4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;

    5) per altre cause purche' comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilita' a riassumere servizio;

    6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

  3. con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b);

  4. qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non e' richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'istituto di cui al primo comma del presente articolo.

    Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. 1a AGGIORNAMENTO (1a)

    La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato luogo a pensione, e' dovuta l'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'."

Art 2.

(Indennita' premio di servizio - Conseguimento del diritto)

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennita' premio di servizio:

  1. con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' previsto dal regolamento oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione; 5a

  2. con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:

    1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;

    2) per inabilita' fisica, incapacita', scarso rendimento;

    3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;

    4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;

    5) per altre cause purche' comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilita' a riassumere servizio;

    6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative; 5a

  3. con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b); 5a

  4. qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non e' richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'istituto di cui al primo comma del presente articolo.

    Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. (1a) AGGIORNAMENTO (1a)

    La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato luogo a pensione, e' dovuta l'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'."

Art 3.

(Indennita' premio di servizio nella forma indiretta)

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il diritto all'indennita' premio di servizio spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b) del comma che segue, alle categorie - in detto comma indicate - di superstiti dell'iscritto che muoia in attivita' di servizio ovvero entro il triennio dalla cessazione senza aver conseguito, in quest'ultimo caso, l'indennita' premio nella forma diretta, purche' l'iscritto stesso, in entrambe le ipotesi, abbia maturato una anzianita' di almeno 15 anni utili ai fini della pensione indiretta a carico degli istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro ed un periodo di iscrizione, agli effetti del trattamento di previdenza dell'INADEL, non inferiore a due anni completi.

Le categorie di superstiti aventi diritto, ai...

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