N. 337 ORDINANZA 15 - 24 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 34-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promosso dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, nel procedimento vertente tra Podere La Cantina s.r.l. e l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Empoli, con ordinanza del 28 settembre 2009 iscritta al n.

127 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Toscana, nel corso di un giudizio di appello promosso da una societa' di capitali avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso proposto contro alcuni avvisi di accertamento aventi ad oggetto la ripresa a tassazione di proventi illeciti, ha sollevato, con ordinanza del 28 settembre 2009, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 della Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 36, comma 34-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 'nella parte in cui tale norma si qualifica indebitamente interpretativa, e quindi con efficacia retroattiva';

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dal giudice rimettente: a) una societa' di capitali aveva impugnato, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate di Empoli, con i quali erano stati riprese a tassazione, ai fini dell'IRPEG, dell'IRAP e dell'IVA relative agli anni 2001 e 2002, alcune somme illecitamente distratte in favore di tale societa' dal suo amministratore, il quale aveva agito a danno di altra societa' di capitali della quale egli aveva, parimenti, 'poteri di rappresentanza e delega'; b) il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, affermando che detti proventi illeciti erano classificabili come 'redditi diversi', ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e che, pertanto, erano tassabili in forza della norma di interpretazione autentica introdotta dal comma 4 dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in base al quale, 'Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT