N. 154 ORDINANZA 18 - 21 giugno 2012

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416 (Indennita' di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica); dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica);

dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra G.F. e l'Universita' degli studi di Pisa con ordinanza dell'8 luglio 2011, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza depositata l'8 luglio 2011, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 32 e 36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416 (Indennita' di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica); dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica); dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), 'nella parte in cui non prevedono la corresponsione della indennita' professionale ragguagliata all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sanitari universitari che operano in strutture universitarie non convenzionate con il servizio sanitario nazionale';

che il giudice a quo premette che un professore, gia' associato presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Pisa, si e' visto respingere la richiesta di corresponsione dell'indennita' di rischio per esposizione a radiazioni ionizzanti in dipendenza della sua attivita', in quanto l'indennita' in questione sarebbe prevista, a norma dell'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, soltanto per il personale universitario che opera nelle cliniche e negli istituti universitari convenzionati con il servizio sanitario nazionale;

che, reputando fondata la decisione del giudice di primo grado posto che l'istituto presso il quale il ricorrente lavorava non risulta fosse convenzionato con il servizio sanitario nazionale e che il suo rapporto di lavoro non era disciplinato da accordi contrattuali ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego) -, il giudice rimettente, conformemente alle doglianze espresse sul punto dall'appellante, considera, tuttavia, di dubbia compatibilita' costituzionale il quadro normativo di riferimento, nella parte in cui verrebbe a tracciare un trattamento discriminatorio tra personale universitario, parimenti esposto al rischio derivante da radiazioni ionizzanti;

che in entrambe le situazioni prese in considerazione (docente che operi in una struttura convenzionata o meno) si avrebbe, infatti, il caso di una persona esposta, in ragione dell'attivita' di istituto, alle radiazioni ed ai connessi rischi, con la conseguenza che, se 'simile...

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