LEGGE 28 marzo 1968, n. 416 - Indennita' di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica

Coming into Force03 Maggio 1968
Enactment Date28 Marzo 1968
Published date18 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/18/068U0416/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.99 del 18-04-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e' istituita una indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000.

Tale indennita', per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non e' cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.

Art 1.

A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e' istituita una indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000. 1

Tale indennita', per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non e' cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.

Art 2.

All'onere di lire 119.160.000 a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verra' fatto fronte con riduzione di lire 82.080.000 del capitolo n. 2360 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; di lire 34.920.000 del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; di lire 2.160.000 del capitolo n. 1309 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1968 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

All'onere di lire 9.000.000 a carico dell'Azienda autonoma per le ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verra' fatto fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa dell'azienda stessa e capitolo.

corrispondente per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT