N. 362 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 2010

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite in sede di appello iscritte nel ruolo generale dell'anno 2008 al n. 277 ed al n. 278, vertenti tra Azienda Energetica S.p.a. - Etschwerke A.G., rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Florenzano, Stefano Paltrinieri e Luigi Manzi, presso il cui studio e' elettivamente domiciliati in Roma, alla via Federico Confalonieri n. 5; appellante.

Contro Provincia Autonoma di Bolzano, in persona Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg,

Stephan Beikircher, Cristina Bernardi e Laura Fadanelli, e dall'av.

Michele Costa di Roma, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bassano del Grappa n. 24; appellata.

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 927/08 del T.R.A.P.

presso la Corte d'appello di Venezia del 5 giugno 2008, depositata il 30.6.2008 (R.G.

2/2005) ed appello avverso la sentenza n. 928/08 del T.R.A.P.

presso la Corte d'appello di Venezia del 5 giugno 2008, depositata il 30 giugno 2008 (R.G.9/2004) - pagamento canoni concessione di grande derivazione idroelettrica.

Svolgimento del processo 1.1.Con ricorso notificato 1'11 novembre 2004 l'Azienda Energetica S.p.a. - Etschwerke A.G. (AEEW) convenne dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia la Provincia autonoma di Bolzano, esponendo: - che essa produce e distribuisce, quale titolare di quattro impianti, energia elettrica nel territorio dell'Alto Adige; - che opera in regime di concessione e corrisponde alla Provincia, per la derivazione dell'acqua pubblica ad uso idroelettrico, il canone concessorio determinato ai sensi dell'art.

29 della legge prov. 8 aprile 2004, n. 1, attuativa dell'art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235/77 (Norme di attuazione dello statuto regionale in materia di energia), secondo cui le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari; - che il canone, fissato in € 24,00 per kW, e' ingiustamente ed illegittimamente piu' elevato di quello applicato nel resto del territorio nazionale, pari invece ad € 11,66 a kW; che questa disciplina provinciale determina un aumento del prezzo dell'energia elettrica da essa prodotta e riduce la competitivita' dell'azienda sul mercato, ora liberalizzato, dell'energia elettrica ed e' quindi contraria al principio comunitario della libera circolazione delle merci e dunque agli artt. 2, 3, 4, 14.2, e da 23 a 31 del Trattato CE;- che il detto canone costituisce di fatto una tassa di effetto equivalente ai dazi all'importazione ed esportazione, dazi vietati dagli artt. 23 e 25 del Trattato CE; - che l'art. 29 legge prov. 8 aprile 2004, n. 1, e l'art. 1-bis d.P.R. n.

235/1977 sono incostituzionali, per contrasto con gli artt. 120 e 41

Cost., perche' frappongono barriere al libero commercio tra regioni ed intaccano il diritto di libera iniziativa economica; - che le stesse norme determinano un minor utilizzo di fonti di energia rinnovabili e violano il principio di riserva statale in materia di legislazione ambientale, con violazione degli artt. 117, comma 2, lett. s), Cost. e 11, comma 4, d.lgs. n. 79/99; - che la medesima disciplina contrasta anche con l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., secondo cui spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza; - che in un mercato liberalizzato dell'energia, una disposizione che aumenta in modo tanto elevato il prezzo dell'energia in una sola parte del territorio nazionale produce effetti sulla concorrenza e rientra percio' nella competenza esclusiva statale; - che l'art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n.

235/77, e' inapplicabile per il principio di sussidiarieta' verticale in quanto la materia e' attratta nella competenza legislativa statale, sicche' i canoni di derivazione dovrebbero essere determinati, anche nella provincia di Bolzano, ai sensi della legge n. 36/1994, del d.m. n. 90/1997 e del d.m. 24 novembre 2000.

Chiese pertanto, in via pregiudiziale, di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29 legge prov. n. 1/2004 sotto diversi profili e con riferimento a diversi parametri costituzionali;

di sottoporre alla Corte di Giustizia europea l'esame dell'eventuale contrasto di tale disciplina con diversi principi del Trattato UE;

nel merito, previa disapplicazione della normativa in questione, di accertate che essa attrice nulla deve alla provincia di Bolzano per la parte eccedente € 1.006.783,30 a titolo di canone per la derivazione d'acqua per l'anno 2004 e per l'effetto annullare tutti i provvedimenti dell'ufficio entrate della provincia, con restituzione di quanto pagato in eccedenza.

1.2.Con successivo ricorso notificato il 12 giugno 2005 l'Azienda Energetica S.p.a. Etschwerke A.G. (AEEW) convenne dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia la Provincia autonoma di Bolzano, proponendo le medesime considerazioni e le stesse domande di cui al precedente ricorso, ma riferite ai canoni di derivazione idroelettrica per l'anno 2005.

1.3.La Provincia autonoma di Bolzano si costitui' in entrambi i giudizi eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando nel merito il fondamento della domanda.

1.4.Il tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia, con sentenza n. 928/08, emessa il 5 giugno 2008 e depositata il 30 giugno 2008, respinse la domanda relativa ai canoni del 2004, compensando le spese di lite.

Il medesimo tribunale regionale, con sentenza n. 927/08, emessa il 5 giugno 2008 e depositata il 30 giugno 2008, respinse la domanda relativa ai canoni del 2005, compensando le spese di lite.

2.1.Con ricorso notificato il 23 ottobre 2008 - ed iscritto al R.G. n. 277/08 - l'AE-EW ha proposto appello avverso la sentenza n.

927/08.

Ricorda preliminarmente che essa e' interamente partecipata dai comuni di Bolzano e Merano e svolge anche compiti di produzione di energia elettrica; e che ha dovuto contestare le pretese della Provincia di pagamento dei canoni di derivazione idroelettrica per l'anno 2005, i quali erano stati calcolati sulla base dell'art.

29 legge prov. 8 aprile 2004, n. 1, che aveva innalzato in modo spropositato il canone per lo scaglione di potenza concessa in supero a 3.000 kW, portandolo a € 24,00, ossia ad un importo di circa il doppio della media dei canoni applicati dalle altre regioni ed anche dalla provincia di Trento. Dopo aver ricordato lo sviluppo della legislazione statale, regionale e provinciale in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche e dei relativi canoni, deduce i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1-bis del d.P.R.

26 marzo 1977, n. 235; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge cost. n. 1/1948 e dell'art. 23 legge n. 87/1953 in riferimento alla illegittimita' dell'art. 1 legge prov. 9 marzo 1983, n. 10, come modificato dall'art. 3, commi 1 e 2, legge prov. 29 agosto 2000, n. 13 e dall'art. 29 legge prov. 8 aprile 2004, n. 1, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 117 e 120 Cost.; dell'art.

1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; dei principi fondamentali della legislazione statale vigente; dell'art. 117, comma 1, Cost., per violazione dei principi generali dell'ordinamento comunitario di certezza del diritto e dell'affidamento. In ogni caso incompatibilita' con l'ordinamento comunitario dell'art. 1 legge prov. 9 marzo 1983, n. 10, come modificato dall'art. 3, comma 2, legge prov. 29 agosto 2000, n. 13 e dall'art. 29 legge prov. 8 aprile 2004, n. 1, per violazione dei principi generali dell'ordinamento comunitario di certezza del diritto e dell'affidamento.

Osserva in particolare che l'art. 29 legge prov. 8 aprile 2004, n. 1, e' in contrasto con gli indicati precetti costituzionali perche', in difetto di alcun presupposto logico, ha modificato in modo esorbitante l'importo del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, che era stato fissato dal medesimo legislatore pochi anni prima con la legge prov. 29 agosto 2000, n.

  1. Infatti, aumentando in modo spropositato gli importi, la legge provinciale ha violato il principio di certezza del diritto e il principio di affidamento, principi generali dell'ordinamento comunitario. Il travolgimento dell'affidamento legittimo costituisce anche violazione dell'art. 41 Cost. La violazione di questi principi costituzionali e comunitari e' ancor piu' evidente considerando che l'art. 29 legge prov. 8 aprile 2004, n. 1, e' stato emanato solo un anno dopo l'approvazione della legge prov. 9 gennaio 2003, n. 1, che aveva confermato, all'art. 41, il principio vigente secondo cui i canoni determinati nell'anno 2000 sarebbero stati semplicemente aggiornati, con cadenza biennale, dalla giunta provinciale, tenuto conto soltanto della variazione del costo della vita. La legge provinciale, per di piu', ha applicato l'aggiornamento a tutte le concessioni in atto, e non solo a quelle future, rinnovate o prorogate. La legislazione precedente aveva fatto sorgere nei concessionari un legittimo affidamento. Da qui la illegittimita' costituzionale di tale disciplina e la sua disapplicabilita'.

    Osserva poi che l'art. 29 cit. e' illegittimo anche perche' costituisce una legge provvedimento con la quale il legislatore ha avocato la competenza assegnata alla giunta provinciale, ed ha anche violato i criteri prestabiliti dal medesimo legislatore provinciale nonche' i principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale vigente, i quali consentono alle regioni di adeguare i canoni alle scadenze previste tenuto conto della variazione del costo della vita.

    Sono invero illegittime le leggi provvedimento che violano i criteri prestabiliti dal medesimo legislatore. La legge quindi non ha rispettato i principi che governano l'azione amministrativa di cui essa e' succedanea.

    In ogni caso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT