n. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2017 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (Codice fiscale 80007580279 - Partita I.V.A. n. 02392630279), in persona del Presidente della Giunta regionale dott. Luca Zaia (Codice fiscale ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1412 del 5 settembre 2017 (doc. n. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (Codice fiscale ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale, prof. Luca Antonini (Codice fiscale NTNLCU63E27D869I) del Foro di Milano e Luigi Manzi (Codice fiscale MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org), contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione, previa istanza di sospensione, di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», cosi' come convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2017, sia nella sua interezza, sia in relazione all'art. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 6-ter;

nonche' in relazione agli articoli 3;

3-bis;

4;

5;

5-quater e 7. Fatto La Regione Veneto ha promosso ricorso in via d'azione contro il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (ric. n. 51, depositato in cancelleria il 21 luglio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - Corte costituzionale n. 32 del 9 agosto 2017) ritenendo che tale decreto preveda disposizioni che si pongono in contrasto con la Costituzione e in violazione della autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale. Lo stesso decreto-legge e' stato convertito con la legge n. 119 del 2017 senza rimuovere le disposizioni lesive delle autonomia regionale e/o quantomeno senza modificarle in misura tale da determinarne il venire meno della stessa lesivita'. La Regione Veneto, pertanto, ritiene di impugnare l'intero decreto-legge e in ogni caso le norme dello stesso indicate in epigrafe, cosi' come risultanti dalla legge di conversione. Nello specifico, e' preliminare ribadire che il Governo ha emanato il suddetto decreto-legge, ritenuta «la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attivita' dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale». E perche' ha ritenuto altresi' «necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area geografica europea». Senza che sia dato rinvenire a quali obblighi europei o internazionali si faccia riferimento (dal momento che l'European Vaccine Action plan 2015-2020, emanato dalla sezione europea dell'OMS (1) e' basato sulla informazione e la responsabilizzazione del cittadino e in nessuna parte del programma si parla di obblighi vaccinali da introdurre), e pertanto dovendosi escludere la riconducibilita' dell'intervento alla materia della «profilassi internazionale», in particolare, quanto alle singole disposizioni impugnate, l'art. 1 del decreto-legge, cosi' come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, stabilisce, ai commi 1 e 1-bis, «Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale ...», l'obbligatorieta' per i minori di eta' compresa tra zero e 16 anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di 10 (e non piu' 12) vaccinazioni, a carattere gratuito, indicate in base al Calendario vaccinale nazionale riferito a ciascuna coorte di nascita. Il comma 1-ter prevede poi la possibilita', per il Ministero della salute, di disporre la cessazione dell'obbligatorieta' per uno o piu' delle vaccinazioni previste al comma 1-bis (relative a anti-morbillo;

anti-rosolia;

anti-parotite;

anti-varicella) sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse, delle coperture vaccinali raggiunte, nonche' degli eventuali eventi avversi segnalati dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione dei nuovi LEA, istituita con decreto ministeriale del 19 gennaio 2017. A tale scopo si provvede con un decreto, da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanita', l'Agenzia italiana del farmaco e la Conferenza Stato-regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Se gli schemi di decreto non vengono presentati alle Camere nei termini sopra previsti, il Ministro della salute e' chiamato a trasmettere alle stesse una relazione con le motivazioni della mancata presentazione, oltre che i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. Con tali disposizioni si estende quindi il novero delle vaccinazioni obbligatorie attualmente previste (la vaccinazione antidifterica: legge 6 giugno 1939, n. 891;

la vaccinazione anti-tetanica: legge 5 marzo 1963, n. 292;

la vaccinazione antipoliomielitica: legge 4 febbraio 1966, n. 51 e la vaccinazione anti-epatite virale B: legge 27 maggio 1991, n. 165), elevandole da quattro a dieci e includendovi anche l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, l'anti-morbillo, l'anti-rosolia, l'anti-parotite e l'anti-varicella. Le uniche due ipotesi di esenzione dall'obbligo vaccinale previste dal decreto-legge sono: a) l'«avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica», che esonera, salvo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma, dall'obbligo della relativa vaccinazione (comma 2);

b) l'«accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta», che possono consentirne l'omissione o il differimento (comma 3). Nel successivo comma 4 dello stesso articolo si prevede quindi un dettagliato sistema di controlli e sanzioni volto a garantire il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 1-bis. In particolare, il primo periodo del comma 4, prevede che in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari siano convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In ogni caso, per la mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni, il secondo periodo del comma 4, prevede che sia comminata, a carico dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o dei tutori ovvero dei soggetti affidatari, una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 500 euro (nel testo originario del decreto era prevista una sanzione da 500 a 7.500 euro). Tuttavia il terzo periodo del comma 4 prevede una preventiva fase di contestazione, da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con conseguente esclusione della sanzione qualora il vaccino o la prima dose vaccinale siano somministrati nel termine indicato nell'atto di contestazione ed il ciclo sia completato nel rispetto della tempistica stabilita nella schedula vaccinale in relazione all'eta'. Il quarto periodo del comma 4 fa rinvio, per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni in esame, alle norme generali (in quanto compatibili) sulle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Viene quindi disposto, nel quinto periodo del comma 4, che all'accertamento, alla contestazione ed all'irrogazione provvedono gli organi competenti secondo la disciplina regionale (o delle province autonome). Il comma 5 viene soppresso e il successivo comma 6-ter, assegna, con riferimento al rispetto degli obiettivi del calendario vaccinale nazionale, alla «Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza», il compito sia di verifica dell'attuazione (del suddetto calendario) sia quello di individuazione, nei casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione, di congrui procedure e strumenti. Prevede quindi l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, in presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica, ai sensi dell'art. 120, secondo comma della Costituzione e secondo le procedure di cui all'art. 8 della legge n. 131/2003. Tale sistema e' integrato dalle disposizioni, qui impugnate, di cui agli articoli 3, 4, 5, 5-quater e 7 del decreto-legge. In particolare, l'art. 3, cosi' come modificato dalla legge di conversione, al comma 1, detta tempi e modi per la presentazione da parte dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e dei tutori, all'atto dell'iscrizione dei minori, inclusi i minori stranieri non accompagnati, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT