n. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 2017 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3260 del 2016, proposto da: Antonino Di Blasi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Falcone c.f. FLCGPP44L01A887K, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Iorio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 287;

Contro Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di Anna Del Boccio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione a) della delibera del CSM del 22 dicembre 2015 prot. P23872/2015 che ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente dal 1° gennaio 2016 per limite di eta', nonche' b) della nota ministeriale non comunicata ed ivi presupposta e richiamata n. 12610/5/FM/pv del 20 novembre 2015;

  1. del decreto ministeriale 30 dicembre 2015 del Ministro della giustizia, comunicato in corso di registrazione, giusta nota Ministeriale 31 dicembre 2015 prot. 14572/5/FM/pv, con cui si comunica la parziale revoca del decreto ministeriale 24 aprile 2012 di trattenimento in servizio, stante il collocamento a riposo a decorrere dal 1° gennaio 2016, disposto con la precitata delibera del CSM del 22 dicembre 2015;

  2. della nota del Ministero della giustizia in data 11 gennaio 2016 prot. 101/09/5, con la quale si prende atto dei pareri del Consiglio di Stato - Seconda Sezione, quali resi nella Adunanza del 2 dicembre 2015 e depositato il 3 dicembre 2015 e nella Adunanza del 22 dicembre 2015 e depositato il 23 dicembre 2015, e si dispone la sospensione della nota dell'Ufficio V Pensioni prot. n. 8830 del 21 agosto 2015;

  3. della delibera del CSM 27 gennaio 2016, comunicata con nota 28 gennaio 2016 prot. P1442/2016, con la quale si «delibera non luogo a provvedere sull'istanza» del 7 gennaio 2016 con la quale l'odierno ricorrente chiedeva che il CSM adottasse i provvedimenti necessari al proprio mantenimento in servizio;

nonche' di ogni altro atto presupposto, antecedente e/o consequenziale a quelli impugnati anche non conosciuto e tuttavia rilevante;

e per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato e ritenuto in fatto ed in diritto 1 - Che con il ricorso in epigrafe, il Dott. Antonino Di Blasi, Consigliere della Corte di cassazione, impugna gli atti della procedura di collocamento a riposo, posti in essere dal Ministero della giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito, anche «CSM») in applicazione del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/14, per chiederne l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione. Il ricorrente chiede altresi' il risarcimento del danno subito per effetto dei provvedimenti e dei comportamenti dell'Amministrazione. Che il ricorrente espone di essere stato nominato consigliere di cassazione all'eta' di 57 anni, ai sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303, giusta delibera del CSM 28 ottobre 1999 e decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, e destinatario, in corso di rapporto, del provvedimento 2 novembre 2011 del CSM, di trattenimento in servizio, su istanza dell'interessato, fino al 75° anno di eta', e cioe' fino al 23 settembre 2017;

Che con successivo provvedimento n. 8830 del 21 agosto 2015 il Ministero della giustizia ha chiesto tuttavia di acquisire i documenti per il suo collocamento in pensione a partire dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, in data 23 settembre 2015, il dott. Di Blasi ha confermato al CSM la sua volonta' di restare in servizio fino al raggiungimento del 75° anno o, comunque, per il minor tempo sufficiente a conseguire il diritto a pensione. Che, ciononostante, il Ministero della giustizia ne ha disposto il collocamento a riposo in applicazione del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014. Che, con atto depositato in data 10 novembre 2015, il dott. Di Blasi ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di collocamento a riposo, nonche' della delibera del CSM del 30 luglio 2015, nella parte in cui veniva disposta la pubblicazione straordinaria di venticinque posti di consigliere di Cassazione e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Il Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 2 dicembre 2015, esprimeva il parere che dovesse «essere accolta la domanda proposta dal ricorrente e per l'effetto sospesa l'efficacia dell'impugnato provvedimento di collocamento a riposo ...». Che, frattanto, in data 22 dicembre 2015, il CSM emetteva il provvedimento di collocamento a riposo del dott. Di Blasi alla data del 31 dicembre 2015, oggetto del presente giudizio. 2 - Che la presente controversia attiene, dunque, agli atti di collocamento a riposo del ricorrente, a far data dal 1° gennaio 2016 - adottati in conseguenza dell'abrogazione dell'istituto del c.d. «trattenimento in servizio» e della disciplina transitoria introdotta dal decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 e modificata dal decreto-legge n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015 - che l'odierno esponente impugna con il ricorso in epigrafe unitamente a tutti gli atti presupposti e connessi, lamentando di non aver maturato, per la suddetta data, il diritto al conseguimento della pensione. 3 - Che il contenzioso in esame concerne, in definitiva, la vicenda applicativa del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e segnatamente dell'art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni), commi 1, 2, 3 e 5, il quale stabilisce, al comma 1: «Sono abrogati l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.» al comma 2: «Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.» al comma 3: «Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore». al comma 5: «All'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla...

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