LEGGE 5 agosto 1998, n. 303 - Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione

  1. I professori ordinari di universita' nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.

    1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.

    36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite e' annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non puo' tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

  2. La nomina e' conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

  3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalita' da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonche' una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

  4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

    Art. 2.

    Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza

  5. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici; c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento; d) non...

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