DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 - Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (15G00098)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilita' delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficolta' e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzieta' ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nelle gestione delle procedure concorsuali, di prevedere la possibilita' di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicita', l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore, in particolare con riferimento al pignoramento delle pensioni e delle somme depositate in conto corrente;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di modificare le disposizioni in materia di deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nonche' di emanare disposizioni in materia di funzionamento della giustizia;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 giugno 2015 e del 26 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Finanza interinale 1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la parola "autorizzato" sono aggiunte le seguenti: ", anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo,";

  1. dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Il debitore...

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