n. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 novembre 2016 -

Ricorso per conflitto di attribuzione per la Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale: 80002870923), con sede legale in 09123 Cagliari (CA), viale Trento, n. 69, in persona del Presidente pro tempore, prof. Francesco Pigliaru, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Alessandra Camba (codice fiscale CMBLSN57D49B354X;

posta elettronica certificata: acamba@pec.regione.sardegna.it;

fax: 070.6062418) e prof. Massimo Luciani (codice fiscale LCNMSM52L23H501G;

fax: 06.90236029;

posta elettronica certificata: massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in 00153 Roma, lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e' elettivamente domiciliato, a seguito e per l'annullamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2016, recante «Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2012», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 223 del 23 settembre 2016. Fatto 1. - Come e' noto a codesta ecc.ma Corte costituzionale, che a piu' riprese si e' pronunciata sul tema (cfr. sentt. nn. 99 e 118 del 2012, 95 del 2013;

82 del 2015;

144 del 2015), sin dal 2010 e' sorto tra lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna (hinc inde Regione o Sardegna) un notevole contenzioso avente ad oggetto l'esatta e integrale esecuzione dell'art. 8 dello Statuto regionale, per come novellato dall'art. 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, recante il regime delle entrate regionali. Ai sensi del successivo comma 838, il novellato sistema delle entrate erariali doveva entrare «a regime dall'anno 2010». Tuttavia, lo Stato rimaneva per lungo tempo inerte, con la conseguenza che il «ritardo accumulato» veniva «determinando una emergenza finanziaria in Sardegna» (sent. n. 95 del 2013). Solo nell'estate 2014 l'Amministrazione statale ha avviato un percorso volto a porre rimedio alla mancata esecuzione del novellato art. 8 dello statuto, recependo alcune puntuali indicazioni del legislatore, costretto a intervenire proprio dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. la legge n. 182 del 2012, di assestamento del bilancio 2012, che aveva stanziato le somme per le regolazioni contabili in favore della Sardegna, nonche' l'art. 11, comma 5-bis, del decreto legge n. 35 del 2013, come conv. in legge n. 64 del 2013: «al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [...] entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilita' interno per la Regione Sardegna»). 2. - In data 21 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione stipulavano un «accordo in materia di finanza pubblica», con il quale si regolavano i seguenti elementi del rapporto economico-finanziario tra Stato e Regione: i) fissazione del livello massimo di spesa regionale per l'anno 2013 (art. 1, comma 1);

ii) certificazione del rispetto del patto di stabilita' regionale per l'anno 2013 (art. 1, comma 2);

iii) determinazione dell'obiettivo programmatico per la finanza regionale per l'anno 2014 (art. 2);

iv) determinazione del vincolo di bilancio per la Regione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 e corrispondente non applicabilita', per la Sardegna, delle non compatibili disposizioni di legge in materia di patto di stabilita' (art. 3);

v) determinazione del sistema di controllo sulla finanza regionale (monitoraggio, certificazione e relative sanzioni: art. 4);

vi) composizione extragiudiziale del contenzioso in materia di finanza pubblica (art. 5);

vii) recepimento, da parte della Regione, delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Successivamente, nel dicembre del 2015, lo Stato e la Regione sono addivenuti a una seconda intesa, recante «accordo [...] per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del procedimento di attuazione dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3». Con tale intesa lo Stato e la Regione hanno eliminato alcuni residui elementi d'incertezza concernenti il catalogo delle compartecipazioni erariali di cui all'art. 8 dello Statuto (in particolare per quanto concerne le entrate derivanti da giochi e scommesse e la compensazione per la perdita di gettito derivante dalla soppressione della tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida;

cfr. articoli 1 e 2 dell'intesa) e hanno convenuto che «il saldo del maggior gettito spettante alla Regione per gli anni dal 2010 al 2015 in conseguenza dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, rispetto all'importo gia' attribuito, e' erogato alla medesima in 4 annualita' costanti a decorrere dall'anno 2016» (art. 3). 3. - Contestualmente, la «commissione paritetica» ai sensi dell'art. 56 dello Statuto regionale licenziava il testo delle norme di attuazione del novellato art. 8 dello Statuto speciale, recepito dal decreto legislativo n. 114 del 2016, pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. Interessano particolarmente ai fini del presente giudizio gli articoli 15 e 18 del decreto legislativo. L'art. 15, comma 1, prevede che «Le compartecipazioni spettanti ai sensi dell'art. 8 dello statuto alla Regione non possono essere oggetto di riserva erariale, salvo quanto previsto al comma 2». Il successivo comma 2 specifica che «esclusivamente qualora intervengano eventi eccezionali e imprevedibili, previa comunicazione alla Regione autonoma della Sardegna, il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale puo' essere riservato allo Stato, a condizione che il medesimo gettito sia specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli eventi anzi detti, sia temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel bilancio statale». L'art. 18, invece, prevede che «le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010», coerentemente con il termine di entrata a regime del novellato...

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