LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell''articolo 119 della Costituzione. (09G0053)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

----> Vedere da pag. 1 a pag. 28

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro delle riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le

Regioni

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1117):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze

(Tremonti), Ministro delle riforme per il federalismo

(Bossi), Ministro per la semplificazione normativa

(Calderoni), Ministro per i rapporti con le Regioni

(Fitto), Ministro per le politiche europee (Ronchi),

Ministro dell'interno (Maroni) il 15 ottobre 2008.

Assegnato alle commissioni 1ª (Affari costituzionali),

5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), riunite in sede referente, il

29 ottobre 2008 con pareri delle Commissioni 5ª, 7ª, 8ª,

10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni Regionali.

Esaminato dalle commissioni 1ª, 5ª e 6ª riunite il 5,

10, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27 e 28 novembre 2008; 2, 3, 4,

9, 11 e 16 dicembre 2008; 13, 14 e 15 gennaio 2009.

Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 2009 (atto n.

1117, 316, 1253-A), relatore sen. Azzollini.

Esaminato in aula il 29 ottobre 2008; 13, 15, 20, 21

gennaio 2009 e approvato il 22 gennaio 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2105):

Assegnato alle commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze)

riunite in sede referente il 26 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e

Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni V e VI riunite il 10, 18,

23, 24, 25 e 26 febbraio 2009; 9, 10, 11, 12 e 13 marzo

2009.

Esaminato in aula il 16, 17, 18 e 19 marzo 2009 e approvato con modificazioni, il 24 marzo 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1117-B):

Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari costituzionali),

5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), riunite in sede referente, il

26 marzo 2009 con pareri delle commissioni 5ª, 7ª, 8ª, 12ª,

14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni 1ª, 5ª e 6ª riunite il 21,

22 e 23 aprile 2009.

Relazione scritta annunciata il 24 aprile 2009 (atto n.

1117-C), relatore sen. Azzollini.

Esaminato in aula l'8 e il 28 aprile 2009 e approvato il

29 aprile 2009.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

(GUUE).

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana:

Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le

Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e

Regioni.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le

Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

.

Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della

Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.

- La legge 27 luglio 2000, n. 212, reca «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana:

Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e

Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra

Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)

del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'

.

- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana:

Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo

Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello

Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle

Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere...

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