DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile 2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente l'aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica, predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, emerge la assoluta necessita' di predisporre interventi di immediata eseguibilita' rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorita' ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;

Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in materia di patto di stabilita' interno, interventi finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' disposizioni relative al versamento di tributi degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Pagamenti dei debiti degli enti locali 1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro. 2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che potra' fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno per il 90% dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento...

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