LEGGE 16 ottobre 2012, n. 182 - Disposizioni per l''assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l''anno finanziario 2012. (12G0204)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 12 novembre 2011, n. 184, sono introdotte, per l'anno finanziario 2012, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- La legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.

265, supplemento ordinario.

Art. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «26.500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 milioni».

2. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».

3. Il comma 27 dell'articolo 2 della legge 12 novembre 2011, n. 184, e' sostituito dal seguente:

27. In relazione alle necessita' derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222, 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Oneri per il servizio del debito statale". Per le medesime necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Rimborsi del debito statale"

.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.

184 del 2011, come modificato dalla presente legge:

Art. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nell'ambito della missione "fondi da ripartire", programma "fondi da assegnare", nonche' nell'ambito della missione "diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "protezione sociale per particolari categorie". Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 50.000

milioni di euro.

4. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. -

Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2012, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE S.p.a. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2012, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'art.

11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio

2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma "oneri per il servizio del debito statale", nell'ambito della missione "debito pubblico" del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26,

27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma "fondi di riserva e speciali", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro,

1.300 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 600 milioni di euro e 11.782 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce "accisa e imposta erariale su altri prodotti" dello stato di previsione dell'entrata.

Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione 2000/597/CE/Euratom del

Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione

2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007)

nonche' per importi di compensazione monetaria e' imputata al programma "partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", nell'ambito della missione

"l'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, sul conto di tesoreria denominato:

"Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".

11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2011 sono riferiti alla competenza dell'anno 2012 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Le somme iscritte nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

13. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20

maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione

"fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma "rimborsi del debito statale", nell'ambito della missione "debito pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a...

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