n. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 giugno 2018 -

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore Laurent Vierin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione della giunta regionale n. 650 del 21 maggio 2018, dal prov. avv. Francesco Saverio Marini (MRNFNC73D28H501U;

francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org - fax 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 9, ha eletto domicilio;

ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

resistente;

nonche' contro il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via XX settembre, 97 (00187), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

resistente;

Per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla Regione ricorrente e per il conseguente annullamento del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 marzo 2018, recante «Riparto del contributo alla finanza pubblica tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 6 aprile 2018 (doc. 1). Fatto 1. Con il decreto-legge n. 95 del 2012 («Spending review»), convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, il legislatore ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a «razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini», con l'obiettivo di stimolare la crescita e la competitivita' del nostro Paese. 2. L'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge dispone che con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano «assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015». La disposizione precisa che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma «e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno». In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente, poi, «l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE [...]. 3. Avverso l'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, la Regione Valle d'Aosta ha a suo tempo proposto ricorso in via principale, definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 2015. La pronuncia, da ascriversi alla categoria delle sentenze interpretative di rigetto, ha ritenuto non fondate le questioni prospettate, valorizzando, quali condizioni essenziali per poter ritenere non illegittima la norma, tre profili: i) la circostanza che le somme accantonate, pur gravate da un vincolo di indisponibilita', permangono comunque nella titolarita' della Regione;

ii) la temporaneita' dell'accantonamento e del connesso vincolo d'indisponibilita';

iii) il venir meno dell'obbligo di contribuire alla finanza pubblica ex art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, a far data dall'anno 2017, disposto dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012. Piu' in dettaglio, nella sentenza n. 77 del 2015 si legge: «per mezzo dell'accantonamento previsto dalla norma impugnata [...], poste attive che permangono nella titolarita' della regione, cui infatti spettano in forza degli statuti e della normativa di attuazione (sentenza n. 23 del 2014), sono sottratte a un immediata disponibilita' per obbligare l'autonomia speciale a ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese. Una volta chiarito che il contributo imposto a tal fine alle ricorrenti e' legittimo, si deve concludere che l'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione cui rinvia l'art. 27 della legge n. 42/2009, costituisce il mezzo procedurale con il quale le autonomie speciali, anziche' essere private definitivamente di quanto loro compete, partecipano al risanamento delle finanze pubbliche, impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarita' della Regione e sono strumentali all'assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale. Naturalmente non e' questa una situazione che si possa protrarre senza limite, perche' altrimenti l'accantonamento si tramuterebbe di fatto in appropriazione. Ma, nell'attuale contesto emergenziale, ove e' particolarmente forte l'esigenza di obbligare le Regioni a contenere la spesa, una simile tecnica non viola i parametri dedotti dalle ricorrenti, giacche' si risolve nell'omessa erogazione, in via transitoria, di somme che queste ultime non avrebbero potuto comunque impiegare per incrementare il livello della spesa. Va inoltre ribadito che, per effetto dell'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, il contributo prescritto dall'art. 16, comma 3, impugnato, e con esso l'accantonamento, cessera' di essere dovuto, in ogni caso, nel 2017». 4. Successivamente l'art. 1, comma 484, della legge n. 232 del 2016 ha stabilito che alla Regione autonoma Valle d'Aosta «non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno di cui all'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228», al quale viene sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il regime del pareggio di bilancio, fondato sull'equilibrio complessivo tra entrate e spese. 5. Dal canto suo, la legge regionale valdostana n. 24 del 2016 ha disposto che «in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, l'importo dell'accantonamento per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica e' determinato in euro 72.974.369 per l'anno 2017 e in euro 94.200.130 a decorrere dall'anno 2018». L'entita' dell'accantonamento, in buona sostanza, viene ora determinata detraendo dall'importo complessivo del contributo per il concorso agli obiettivi complessivi di finanza pubblica le somme di cui al citato art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, non piu' applicabile all'odierna ricorrente. Si precisa, al riguardo, che con riferimento alla citata legge regionale n. 24 del 2016 il Consiglio dei ministri ha deliberato di non promuovere questione di costituzionalita' davanti alla Corte nella propria seduta del 23 febbraio 2017, ritenendo l'atto normativo del tutto conforme alla Costituzione. 6. Che le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno non si applichino piu' alla Valle (con conseguente venir meno dell'obbligo, nei suoi confronti, di contribuire alla finanza pubblica ex art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, a far data dall'anno 2017) e', del resto, circostanza ben nota allo stesso MEF, che, non a caso, ha avuto modo di precisare, in occasione dell'adozione del decreto riparto relativo all'anno 2017, che alla Valle «non si applicano le disposizioni in materia di...

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