Sentenza nº 77 da Constitutional Court (Italy), 13 Maggio 2015

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione13 Maggio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 77

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3, 4 e 9, e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135; dell’art 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), e dell’art. 11, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione siciliana, rispettivamente notificati il 12-17, il 9, il 13, il 15, il 12 e il 13 ottobre 2012, il 19-22, il 25, il 27, il 26 e il 27 febbraio e il 5 agosto 2013, depositati il 16, il 17, il 18, il 19 e il 23 ottobre 2012, il 25 febbraio, il 4, il 5, l’8 marzo e il 12 agosto 2013 e iscritti ai nn. 144, 149, 155, 156, 159, 160 e 170 del registro ricorsi 2012 ed ai nn. 24, 30, 32, 33, 35, 41, 43 e 80 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Michele Costa e Cristina Bernardi per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per notificazione il 12 ottobre 2012, ricevuto il successivo 17 ottobre e depositato il 16 ottobre 2012 (reg. ric. n. 144 del 2012), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

    L’art. 16, comma 3, nel testo oggetto di ricorso, stabilisce che «Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l’importo complessivo di 600 milioni di euro per l’anno 2012, 1.200 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l’anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure».

    La ricorrente evidenzia che la norma impugnata pone a carico del bilancio regionale, «senza limiti temporali precisi», un contributo che ne compromette la solidità finanziaria e che viene imposto unilateralmente, in violazione del principio pattizio che dovrebbe regolare «tutti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Autonomie speciali». In particolare, sarebbe inadeguato il rinvio operato dalla norma impugnata all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), posto che non si prevede alcun termine entro il quale adottare la normativa di attuazione statutaria.

    In secondo luogo, la normativa statale non potrebbe incidere sulla partecipazione della Regione ai tributi erariali stabilendo che il contributo dovuto dalla prima sia accantonato a valere su quanto spettante alla Valle d’Aosta a tale titolo.

    Come precisato dall’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), la compartecipazione ai tributi erariali, nella misura determinata dalla legge n. 690 del 1981 in relazione all’art. 12 dello statuto, non sarebbe modificabile se non attraverso il procedimento di revisione dello statuto e di adozione delle norme di attuazione (artt. 48-bis e 50 dello statuto regionale speciale).

    Per mezzo della norma impugnata, il legislatore statale avrebbe perciò violato la competenza regionale in materia di ordinamento contabile (art. 2, lettera a, dello statuto) e di finanze regionali e comunali (art. 3, lettera f, dello statuto) anche in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., applicabili in forza dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Tale violazione ricadrebbe in danno dell’esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione ai sensi dell’art. 4 dello statuto.

    Per i medesimi motivi il meccanismo introdotto dal legislatore statale contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, quest’ultimo desunto dagli artt. 5 e 120 Cost.

    L’art. 16, comma 4, impugnato, si riferisce, invece, all’ulteriore concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria previsto dall’art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012). L’art. 32, commi 11 e 12, prevede che un accordo tra lo Stato e le autonomie speciali determini, sulla base degli importi indicati dal comma 10, il livello delle spese correnti e in conto capitale (comma 11) e, in alternativa, quanto alla sola Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, il saldo programmatico (comma 12). La disposizione censurata aggiunge all’art. 32 un comma 12-bis, che regola l’ipotesi in cui l’accordo non sia raggiunto entro il 31 luglio, imponendo alle autonomie speciali l’osservanza dei contributi specificamente indicati dalle lettere a) e b), oltre che di ogni altro contributo gravante su di esse (lettera d).

    La ricorrente ritiene che tale previsione sia afflitta dai medesimi vizi già dedotti a proposito del precedente comma 3, con particolare riferimento alla violazione del principio dell’accordo tra Stato ed autonomie speciali.

    Infine, per i medesimi motivi, sarebbe illegittima la clausola di salvaguardia recata dall’art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, dato che essa prevederebbe la diretta applicabilità alla Regione Valle d’Aosta delle regole enunciate dall’impugnato art. 16.

  2. – Con un secondo ricorso spedito per la notificazione il 19 febbraio 2013, ricevuto il successivo 22 febbraio e depositato il 25 febbraio 2013 (reg. ric. n. 24 del 2013), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948 e agli artt. da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, quest’ultimo desunto dagli artt. 5 e 120 Cost.

    La norma impugnata modifica...

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