LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertite in legge.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3396):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal Ministro dell'economia e finanze (Monti) e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (Giarda) il 6 luglio 2012.

Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 10 luglio 2012.

Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 12, 19, 23, 24, 25, 26, 27, e 30 luglio 2012.

Esaminato in Aula il 18, 26, 27 e 30 luglio 2012 ed approvato il 31 luglio 2012. Camera dei deputati (atto n. 5389):

Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 1º agosto 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 1º agosto 2012.

Esaminato in aula il 2, 3 e 6 agosto 2012 ed approvato il 7 agosto 2012.

Avvertenza:

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e' stato pubblicato nel S.O. n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale -

serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 35.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6

LUGLIO 2012, N. 95

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, alle parole: «I contratti stipulati» sono premesse le seguenti: «Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese"

;

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";

b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base";

d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale"

;

al comma 4, le parole: «488 e ed» sono sostituite dalle seguenti: «488, e»;

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale

;

ai commi 10 e 11, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2» e dopo le parole: «n. 52 del 2012» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012»;

il comma 14 e' sostituito dal seguente:

14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura

;

il comma 15 e' sostituito dal seguente:

15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

;

al comma 16, le parole da: «ferma restando» fino a: «contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi»;

dopo il comma 16, e' inserito il seguente:

16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente"

;

al comma 18, sono aggiunte, in...

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