Tutela penale di monete e banconote in euro non aventi corso legale

AutoreAngelo Luini
Pagine195-196

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Con provvedimento del 21 novembre 2001, decreto legge 350/2001 "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro" è stato aggiunto, al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, l'articolo 52 quater.

Tale articolo, così dispone: «Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale. 1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale. 2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002. 3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464, del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 1° gennaio 2002».

La fattispecie, in esame, intende tutelare l'utilizzo del "falso nummario" anche per le monete che non hanno ancora corso legale. Indubbiamente l'intendimento non può che essere condiviso sotto il profilo morale, mentre sotto il profilo eminentemente penalistico, può far sorgere, nell'applicazione della norma, una serie di questioni, sia di ordine interpretativo sia di ordine applicativo.

Prima, comunque, di esaminare l'applicabilità del falso nummario a monete che non hanno corso legale è opportuno, ai soli fini storiografici, premettere brevi cenni sul falso monetario, per meglio inquadrare la tematica.

Non è possibile sapere a chi si debba attribuire l'invenzione delle monete, sebbene alcuni studiosi sostengano che essa apparve in Cina nel 1297 a.C., sotto l'imperatore Hoang-Ti.

Secondo Erodoto, fu durante il regno Cige, sovrano di Lidia, nel VII secolo a.C. che per la prima volta vennero coniate, in gran quantità monete destinate a servire come mezzo di scambio.

Il diritto di batter moneta e di disciplinare la circolazione era considerato, fin dall'antichità come una attribuzione della sovranità e spettava al monarca o allo Stato cui conferiva prestigio politico.

L'epiteto "moneta" era attribuito dai romani alla dea Giunone e con tale epiteto venne indicato anche il metallo coniato giacché la zecca era annessa al tempio della dea sita sul Campidoglio.

L'antichità conobbe con la prima moneta, le prime frodi monetarie, con...

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