LEGGE 31 maggio 1964, n. 357 - Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

Coming into Force21 Giugno 1964
Enactment Date31 Maggio 1964
Published date06 Giugno 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/06/06/064U0357/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.137 del 06-06-1964
OPERE PUBBLICHE ED ABITATI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti

"Art. 1. - Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alle localita' Borgo Piave, Lambioi e Lauta - della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia di Udine e' autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonche' per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata.

La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

"Art. 2. - Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2) e n. 3), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3:

  1. al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;

  2. al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

  3. alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

  4. al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati".

Art 2.

Dopo l'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' inserito il seguente

"Art. 2-bis. - Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle localita' prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonche' nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3.

Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalita' cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonche' i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici del Genio civile.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 puo' essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei".

Art 3.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' sostituito dal seguente

"Art. 3. - Il Ministro per lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria e per il commercio determina, d'intesa, con le Amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.

Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine.

I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

  1. conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

  2. stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

  3. stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalita' di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

  4. definiranno programmi e fasi di attuazione.

L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sara' determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il comprensorio in provincia di Belluno includera' i territori dei Comuni di cui all'articolo 1 e limitrofi, nonche' dei Comuni che abbiano comunque subito danni patrimoniali in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963.

Il comprensorio in provincia di Udine includera', oltre al territorio del comune di Erto e Casso, il territorio dei Comuni rivieraschi del torrente Cellina che siano interessati alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico, o all'insediamento degli abitati trasferiti.

Con lo stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione di competenza delle Province e dei Comuni, che sono assunte dallo Stato a carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, nn. 2) e 3), quando ne sia riconosciuto il carattere di necessita' e la destinazione a servizio di interesse generale del comprensorio.

Il Ministro per i lavori pubblici e' inoltre autorizzato a concedere agli enti indicati nel precedente comma contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la costruzioni, nell'ambito del comprensorio, delle opere, di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1998.

Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 75 milioni nel periodo 1 luglio 31 dicembre 1964, di lire 150 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1997 e di lire 75 milioni nel 1998.

I mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato.

Il piano urbanistico comprensoriale e' compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole Amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, e' inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni.

Il piano e' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.

Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale e' a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le...

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