LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457 - Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

Coming into Force09 Novembre 1963
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/11/09/063U1457/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date04 Novembre 1963
Published date09 Novembre 1963
Official Gazette PublicationGU n.292 del 09-11-1963
Opere pubbliche ed abitati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno, questo ultimo limitatamente alle localita' Borgo Piave e Lambioi della provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine e' autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche anche connesse col trasferimento degli abitati;

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata.

La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

Art 1.

((Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alle localita' Borgo Piave, Lambioi e Lauta - della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia di Udine e' autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonche' per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata.

La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64)).

Art 2.

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui allo articolo 1, n. 2 e n. 3:

  1. al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

  2. al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

  3. alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, nonche' di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1046, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784;

  4. al consolidamento e all'eventuale trasferimento di abitati.

Art 2.

((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2) e n. 3), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3:

  1. al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;

  2. al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

  3. alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

  4. al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati)).

Art 2 bis.

Art. 2-bis.

((Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle localita' prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonche' nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3.

Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalita' cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonche' i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici del Genio civile.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 puo' essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei)).

Art 2 bis.

Art. 2-bis.

Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle localita' prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonche' nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3.

Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalita' cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonche' i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici del Genio civile.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 puo' essere affidata alle comunita' montane competenti per territorio, se costituite e dotate dei poteri ad esse attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o ai comuni o consorzi di comuni, che risultino tecnicamente attrezzati e idonei.

Art 3.

I piani regolatori adottati dalle Amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21, comma quinto, sesto e settimo, e 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, determinera' i centri abitati che dovranno essere trasferiti.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore e' a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge indennita' di espropriazione viene, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale delle aeree di cui al secondo comma dell'articolo...

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