LEGGE 3 agosto 1949, n. 589 - Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali

Coming into Force03 Settembre 1949
Enactment Date03 Agosto 1949
Published date03 Settembre 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/09/03/049U0589/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.202 del 03-09-1949
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di Enti locali, indicate nei successivi articoli, e' fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

Gli Enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne e' cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi.

A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sara' provveduto ai rispettivi stanziamenti.

Art 2.

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuto necessaria nelle seguenti misure:

1) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i comuni e le frazioni isolati nonche' delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria piu' vicina, quando il comune e' sprovvisto di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri;

2) del 4 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali gia' classificate nella 1ª o nella 2ª serie;

3) del 3 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali gia' classificate nella 3ª serie;

4) dell'1 per cento per la costruzione o il completamento delle strade comunali obbligatorie gia' iniziate o classificate.

Per le strade provinciali non classificate di serie potra' concedersi un contributo del 4 per cento o del 3 pero cento a seconda, della maggiore o minore importanza da riconoscere con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle province o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

Per tutte le altre strade previste nel decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, e non contemplate nei commi precedenti puo' essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Art 2.

((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1) dei 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonche' delle strade di accesso dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada piu' vicina, quando il Comune e' sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o piu' frazioni di uno stesso Comune;

2) del 3,50 per cento, per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

3) del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

4) del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877)).

Art 3.

A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta.

necessaria nella seguente misura:

1) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

2) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

3) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a, 30.000 abitanti;

4) del 3 per cento ai comuni con piu' di 30.000 e fino a 150.000 abitanti.

Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, Fognature e cimiteri gia' esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo puo' essere concesso nella misura del 2 per cento.

Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo e' determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato e' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.

Art 3.

A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta.

necessaria nella seguente misura:

1) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

2) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

3) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a, 30.000 abitanti;

4) del 3 per cento ai comuni con piu' di 30.000 e fino a 150.000 abitanti.

Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, Fognature e cimiteri gia' esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo puo' essere concesso nella misura del 2 per cento.

Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo e' determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato e' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione. 6

Art 3.

A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta.

necessaria nella seguente misura:

1) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

2) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

3) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a, 30.000 abitanti;

4) del 3 per cento ai comuni con piu' di 30.000 e fino a 150.000 abitanti.

Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, Fognature e cimiteri gia' esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo puo' essere concesso nella misura del 2 per cento.

Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo e' determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato e' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.(6) 9

Art 4.

A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici...

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