IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1, che prevede la possibilita' di emanare uno o piu' decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero delle attivita' produttive, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria e del nuovo riparto di competenze di cui al titolo V della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisito il parere della competente commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso in data 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
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Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati, e limitatamente ai settori di competenza ed in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita' internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
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Dopo il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitivita', anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani...