DECRETO-LEGGE 17 marzo 1995, n. 79 - Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature

Coming into Force18 Marzo 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/03/18/095G0109/CONSOLIDATED/20060414
Published date18 Marzo 1995
Enactment Date17 Marzo 1995
Official Gazette PublicationGU n.65 del 18-03-1995
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, cosi' come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' sostituito dal seguente:

    "La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile.".

  2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

    "Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilita' stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche.".

  3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981.

  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

Art 1.
  1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, cosi' come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' sostituito dal seguente:

    "La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, conformandosi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualita' dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ".

  2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

    "Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilita' stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche.".

  3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981.

  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha disposto (con l'art. 63, comma 2) che sono fatti salvi gli effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento.

Art 1.

IL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, HA CONFERMATO L' ABROGAZIONE DELL'INTERO PROVVEDIMENTO

Art 2.
  1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, cosi' come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' sostituito dal seguente:

    "2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilita', alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilita', norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14".

  2. Le regioni dispongono, con propria legge, l'obbligo al pretrattamento, da parte delle aziende, degli scarichi da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature che o non siano conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, o possano compromettere il buon funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, in relazione alla migliore tutela delle qualita' del corpo idrico ricettore.

  3. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' sostituito dal seguente:

    "Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi, in conformita' ai parametri ed ai criteri, e nei limiti fissati dal CIPE, per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori. Per l'anno 1995 la deliberazione puo' essere adottata entro il 31 dicembre 1994. Il CIPE delibera altresi', ento il 1 settembre 1995, le quote di tariffa riferite al servizio di fognatura e di depurazione, ai fini dell'attuazione dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1997.".

Art 2.
  1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, cosi' come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' sostituito dal seguente:

    "2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilita', alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n...

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