DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1981, n. 45 - Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973

Coming into Force20 Marzo 1981
Enactment Date16 Gennaio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/03/05/081U0045/CONSOLIDATED/20080604
Published date05 Marzo 1981
Official Gazette PublicationGU n.64 del 05-03-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, ed in particolare l'art. 15 del decreto stesso;

Visti la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto e, in particolare, gli articoli 1 e 48 della legge stessa;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle

imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa; Ritenuto che occorra modificare il regolamento approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, non solo per adeguarlo alle nuove disposizioni recate dal citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, e dalla relativa legge di conversione, ma anche per tener conto delle esigenze emerse in sede di applicazione del regolamento stesso;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentiti i Ministeri di grazia e giustizia, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1: le parole "che in esse e' denominata "legge"" sono sostituite con quelle "e successive modificazioni, in seguito denominata "legge"".

L'art. 3 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3 - Motoscafi e imbarcazioni a motore. - Debbono essere coperte dall'assicurazione della responsabilita' civile, a norma dell'art. 2 della legge e dell'art. 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall'art. 1 della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali.

Debbono altresi' essere coperti dall'assicurazione:

  1. i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o del noleggiatore;

  2. i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

    Art. 20:

    al primo comma le parole "deve sottoporre alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite con quelle "deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione";

    il terzo comma e' sostituito dai seguenti:

    "Almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di tempo per il quale le tariffe sono state approvate o stabilite, l'Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del conto consortile mette a disposizione di ciascuna impresa i dati utili alla formazione delle tariffe desunti dalla gestione del predetto conto relativa sia all'impresa stessa sia alla generalita' delle imprese.

    Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti. Gli uni e gli altri devono essere indicati separatamente nella tariffa".

    Art. 21:

    la lettera b) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:

    "b) al numero nonche' all'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame, pagati nel corso dell'esercizio di avvenimento o nei successivi o ancora in riserva al momento della rilevazione, al netto dei recuperi per rivalsa. Nel determinare l'ammontare dei predetti sinistri si deve tener conto soltanto dell'importo dovuto al terzo danneggiato a titolo di risarcimento, ivi comprese le somme dovute per interessi e per eventuale svalutazione monetaria, nonche' dell'importo delle spese sostenute dall'assicuratore, nei limiti del quarto della somma assicurata, per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato o l'assicuratore stesso";

    alla lettera d) del secondo comma le parole "o per adottare speciali clausole" sono sostituite con quelle "ovvero per determinare le differenziazioni o le variazioni di premio nel caso di tariffe";

    e' aggiunto il seguente comma: "Nella determinazione del premio puro si deve tener conto dei redditi netti derivanti all'impresa dall'investimento delle riserve tecniche, nonche' del contributo che l'impresa deve versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" a norma dell'art. 31 della legge".

    L'art. 22 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 22 - Determinazione dei caricamenti. - I caricamenti, da aggiungere ai premi puri, debbono essere contenuti nei limiti stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della legge. Entro tali limiti essi debbono essere calcolati tenendo conto per ogni singola classe o singolo gruppo di rischi, delle spese generali, di quelle di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese inerenti al servizio di liquidazione dei sinistri, escluse quelle indicate alla lettera b) del precedente art. 21, nonche' delle spese, al netto dei relativi recuperi, sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 19 della legge e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa.

    Nel determinare l'incidenza delle spese e degli oneri di cui al precedente comma si deve tener conto del prevedibile andamento degli stessi nel periodo di tempo per il quale la tariffa sara' applicata".

    Art. 23:

    nella rubrica dell'articolo sono soppresse le parole "approvazione delle";

    al primo comma le parole "debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite con quelle "debbono trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione";

    sono soppressi l'ultimo periodo del primo comma ed il secondo comma.

    Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente articolo:

    "Art. 23-bis - Approvazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11, sesto comma, della legge, propone al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di approvare le tariffe presentate dall'impresa o, nel caso in cui ritenga che tali tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, di stabilire altre tariffe ai sensi dell'art. 11, settimo comma, della legge.

    Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, anche in difformita' dalla proposta stessa, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ad approvare le tariffe presentate dall'impresa ovvero a stabilire le tariffe che l'impresa e' tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

    Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'approvazione delle condizioni generali di polizza presentate dall'impresa o per stabilire ai sensi dell'art. 11, settimo comma, della legge, altre condizioni generali nel caso in cui quelle presentate non possano essere approvate perche' in contrasto con norme imperative o non rispondenti alle tariffe dei premi dell'impresa o, in genere, non idonee a garantire il regolare funzionamento dell'assicurazione in conformita' alle disposizioni della legge.

    Nelle polizze debbono essere indicati gli estremi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) con cui sono state approvate o stabilite le condizioni generali".

    Art. 26: e' aggiunto il seguente comma:

    "I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati previo parere della commissione ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge".

    Art. 27:

    nella rubrica dell'articolo sono soppresse le parole "e approvazione";

    al primo comma le parole "Al fine di consentire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di controllare che nella formazione delle tariffe dei premi sono state osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 le imprese" sono sostituite con quelle "Le imprese, per consentire il controllo dell'osservanza in sede di formazione delle tariffe dei premi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22";

    il secondo comma e' sostituito dal seguente:

    "La valutazione dei premi puri e dei caricamenti e' effettuata sulla base...

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