DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. 973 - Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Coming into Force29 Dicembre 1970
Published date14 Dicembre 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/12/14/070U0973/CONSOLIDATED/20080604
Enactment Date24 Novembre 1970
Official Gazette PublicationGU n.315 del 14-12-1970
CAPO I DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: Art. 1. (Ambito di applicabilita' del regolamento)

Le norme del presente regolamento si applicano all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, che in esse e' denominata "legge".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: CAPO I DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE Art. 1. (Ambito di applicabilita' del regolamento)

Le norme del presente regolamento si applicano all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, in seguito denominata "legge".

Art 2.

(Veicoli a motore in circolazione)

Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosia su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Ai fini dell'applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.

Art 3.

(Motoscafi e imbarcazioni a motore)

Debbono essere coperti dall'assicurazione della responsabilita' civile, a norma dell'art. 2 della legge, i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore entro o fuori bordo con potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti alla navigazione da diporto, ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto di persone.

I motoscafi e le imbarcazioni indicati nel comma precedente s'intendono adibiti al diporto o all'uso privato quando siano posti in navigazione per scopi sportivi o ricreativi o per uso personale, senza fine di lucro, del proprietario o di colui che lo ha preso a noleggio.

L'assicurazione puo' essere stipulata con riferimento ad un motore amovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e in tal caso copre il natante, al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

Art 3.

(((Motoscafi e imbarcazioni a motore)

Debbono essere coperte dall'assicurazione della responsabilita' civile, a norma dell'art. 2 della legge e dell'art. 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall'art. 1 della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali.

Debbono altresi' essere coperti dall'assicurazione:

  1. i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o del noleggiatore;

  2. i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato)).

Art 4.

(Stazza lorda dei natanti e potenza dei motori)

La potenza del motore e la stazza lorda da prendere in considerazione ai fini dell'obbligo di assicurazione sono quelle risultanti dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni.

Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti all'estero si ha riguardo ai dati risultanti dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorita' del paese di iscrizione.

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti predetti, si ha riguardo al dislocamento considerando, ai fini dell'applicazione della legge, sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate e di dislocamento.

Art 5.

(Gare e competizioni sportive)

L'assicurazione stipulata a norma degli articoli 1 e 2 della legge non comprende la responsabilita' per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale responsabilita' deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall'articolo 3 della legge.

Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione, la dichiarazione di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell'assicurazione prescritta dall'art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni altro elemento utile al controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo assicurativo.

L'assicurazione deve coprire la responsabilita' nella quale possono incorrere l'organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove.

Art 6.

(Veicoli a motore e natanti di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali)

Agli effetti dell'applicazione della legge sono equiparati ai veicoli a motore e ai natanti di proprieta' dello Stato i veicoli a motore e i natanti di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, per i quali, in base a convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo Stato italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica.

Art 7.

(Veicoli a motore immatricolati o registrati all'estero)

Per i veicoli a motore immatricolati o registrati in Stati esteri ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, puo' essere stipulata una speciale assicurazione "frontiera" di durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, con imprese di cui all'art. 10 della legge, che si avvalgano a tal fine dell'ente costituito in Italia e riconosciuto secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 6 della legge stessa.

Art 8.

(Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti all'estero)

Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti in Stati esteri l'obbligo dell'assicurazione si considera assolto anche quando la responsabilita' per i danni causati dalla circolazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranita' dello Stato italiano sia assicurata con un'impresa italiana operante all'estero o con un'impresa straniera la quale abbia stipulato con un'impresa autorizzata ad esercitare in Italia un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimi a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. La convenzione deve...

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