LEGGE 11 febbraio 1971, n. 50 - Norme sulla navigazione da diporto

Coming into Force02 Aprile 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/03/18/071U0050/CONSOLIDATED/20050831
Published date18 Marzo 1971
Enactment Date11 Febbraio 1971
Official Gazette PublicationGU n.69 del 18-03-1971
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto cio' che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate, rispettivamente, "imbarcazioni da diporto" se di stazza lorda fino alle 50 tonnellate, e "navi da diporto" se di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate.

E' imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario quella il cui rapporto tra superficie totale in metri quadrati e potenza del motore in cavalli e' superiore a 2.

Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 50 tonnellate.

Per potenza del motore, ai fini previsti dalla presente legge, si intende la potenza massima di esercizio, come accertata e definita secondo le norme approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto cio' che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

((Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;

imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti;

natante da diporto: ogni piccola unita' da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorita' competenti, come specificato nell'articolo 13 della presente legge.

E' unita' da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadri delle vele di normale navigazione (escluse le vele di strallo e lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli e' superiore a 2)).

Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 50 tonnellate.

((Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare e' conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.

Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilita' civile e penale.

L'autorita' che ha proceduto all'omologazione ha facolta' di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.

Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.

Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

L'efficacia della omologazione puo' essere sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata in caso di accertata difformita', anche parziale, di uno o piu' esemplari della serie rispetto al tipo omologato.

L'omologazione puo' essere revocata quando sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione)).

Art 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto cio' che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;

imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti;

natante da diporto: ogni piccola unita' da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorita' competenti, come specificato nell'articolo 13 della presente legge.

E' unita' da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW e' superiore rispettivamente a 2 o 2,72.

Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 50 tonnellate.

Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro

per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i

trasporti. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare e' conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.

Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilita' civile e penale.

L'autorita' che ha proceduto all'omologazione ha facolta' di sottoporre ad...

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