Modificazioni allo statuto dell'Universita'

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo delle universita' 1994-96; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 95, 101 e 119 relativa all'autonomia didattica; Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1997 inerente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario di area medica; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 16 dicembre 1997, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come segue:

Titolo 3 ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI Capo 3 Facolta' di medicina e chirurgia Art. 3.3.15.

(Diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale)

  1. Finalita', organizzazione, requisiti di accesso.

  2. L'Universita', facolta' di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

    Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) con il rilascio del titolo di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

    Il numero degli studenti iscrivibili al primo anno di corso e' fissato annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio del corso di diploma e previa approvazione del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, ognuno per le proprie competenze, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

  3. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere un'attivita' professionale, compresa quella educativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, individuale, familiare e di comunita'.

  4. Ordinamento didattico.

  5. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche' di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrali e discipline ed e' organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento...

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